Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19775 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19775 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MARCO DAVIDE N. IL 01/08/1981
avverso la sentenza n. 2312/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

avr

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di De Marco Davide avverso la sentenza
emessa in data 2.7.2012 dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella del
G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 12.1.2012 con la quale il predetto era stato
condannato alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed C 14.000,00 di multa
per il delitto di cui all’art. 73 dPR 309/1990 (hashish).
Deduce la violazione di legge in relazione al diniego dell’attenuante di cui all’art. 73
comma 5 0 dPR 309/1990.

aspecifico.
E’ palese la sostanziale aspecificità della censura mossa che ha riproposto in questa
sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della normativa di settore,
come costantemente interpretata dalla Corte di legittimità, secondo la quale in tema
di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza
attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare
tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità
e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato
(quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa):
dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche
uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico
protetto sia di “lieve entità” (di recente, Cass. Pen. Sez. IV, n. 43399 del 12.11.2010
Rv. 248947).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
2

Il ricorso è inammissibile essendo il motivo addotto manifestamente infondato ed

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

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