Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19774 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19774 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALVIO NICOLA nato il 29/10/1954 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 19/01/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per

Il P.G. chiede l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore

Data Udienza: 31/01/2018

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 19 gennaio 2016 la Corte di Appello di Bari ha
confermato la decisione emessa in primo grado, nei confronti di Calvio Nicola dal
Tribunale di Foggia.
In dette decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di Calvio Nicola in
relazione alle contestazioni di violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione

omesso di esibire la carta precettiva; b) omesso di presentarsi, in tre occasioni, presso
l’autorità di pubblica sicurezza nei giorni stabiliti.
Entrambe le violazioni sono state ritenute inquadrabili nella previsione di legge di cui
pall’art. 9 comma2 I. n.1423 del 1956 (attuale art. 75 co.2 d.lgs. n.159/2011) con
unificazione in continuazione.
La pena, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva, è stata commisurata in anni uno e mesi due di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore,
Calvio Nicola, deducendo vizio di motivazione. Si denunzia l’eccesso di sintesi delle
argomentazioni contenute nella parte motiva della decisione, con particolare riferimento
alla richiesta difensiva di esclusione della recidiva.
Al secondo motivo si rappresenta l’avvenuta estinzione del reato per intervenuta
prescrizione.

3. Il ricorso, in riferimento ai motivi dedotti, è inammissibile . La motivazione, pur
sintetìca, va letta in rapporto ai contenuti della prima decisione ed alle risultanze del
certificato penale, il che porta a ritenere assente il vizio denunziato.
3.2 Al contempo, la sussistenza della recidiva reiterata esclude la maturazione della
prescrizione, posto che il tempo di perseguibilità risulta determinato in anni dieci, con
decorrenza al 24 aprile 2018, in riferimento esclusivamente

atta” alla violazione

dell’obbligo di presentarsi, per quanto si passa a dire.
4. Va tuttavia operata riqualificazione ex officio della violazione consistente nell’omessa
esibizione della carta precettiva nella fattispecie di cui all’art. 650 cod.pen., in aderenza
alle linee interpretative emerse nella presente sede di legittimità.
Come è noto, sul tema sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 32923
del 29.5.2014, rv 260019). In detta decisione si è affermato che tale condotta non può
ritenersi ricompresa nel precetto contenuto nell’art. 9 legge 1423 del 1956 (norma che
sanziona la violazione degli obblighi o delle prescrizioni previste in via generale dall’art. 5

2

alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, per avere : a)

della stessa legge) ma va ritenuta «punibile» esclusivamente ai sensi dell’art. 650
cod.pen. . La decisione in parola muove, infatti, dalla considerazione per cui – ai sensi
dell’art. 5 co.6 I.n.1423/’56 – la consegna al sorvegliato speciale della «carta di
permanenza» è configurata come obbligo dell’ Ufficio in sede di sottoposìzione e la
correlata necessità di «portare con sè» la carta ed esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali
e agenti di pubblica sicurezza non si ispira ad una ratio comune con le «prescrizioni e gli
obblighi» di cui ai commi precedenti del medesimo articolo 5 (finalizzati ad orientare le
condotte del sottoposto in chiave di contenimento della accertata pericolosità sociale) ma

l’operato delle forze di polizia in sede di controllo.
Da qui la considerazione per cui l’accentuato disvalore delle violazioni «degli obblighi o
delle prescrizioni» espresso dall’art. 9 co.2 legge n.1423 del 1956 (nel testo risultante
dalle modifiche introdotte con di. n.144 del 27.7.2005) comporta la ricostruzione di una
voluntas legis tesa a reprimere le manifestazioni di rinnovata pericolosità sociale del
soggetto sottoposto (dunque la violazione di obblighi o prescrizioni ricollegabili al
contenuto tipico della misura di prevenzione) e non l’inadempimento di una modalità
accessoria alla condizione di sorvegliato speciale avente, come si è detto, finalità
meramente agevolatrice dell’operato delle forze di polizia.
Tale condotta va pertanto qualificata come semplice «inosservanza» di un provvedimento
dell’autorità emesso legalmente e per ragioni di sicurezza publica, rientrando nell’ambito
applicativo dell’art. 650 cod.pen. .
La riqualificazione del fatto nella diversa previsione incriminatrice comporta,
pertanto, l’ emissione di pronunzia di annullamento senza rinvio di tale ipotesi contestata
sub A, in virtù della estinzione del reato per intervenuta prescrizione (dato il diverso
termine massimo pari ad anni cinque) non potendosi emettere decisione più favorevole ai
sensi dell’art. 129 co.2 cod.proc.pen. .
Ne deriva, ai sensi dell’art. 621 cod.proc.pen., la eliminazione della pena inflitta per
tale violazione, nell’ambito della riconosciuta continuazione, pari ad un mese di
reclusione.

3

ha una finalità autonoma e diversa, rappresentata dalla necessità di rendere più agevole

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condotta relativa alla
carta precettiva contestata sub A), perchè qualificato il fatto ai sensi dell’art. 650 c.p. il
reato è estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena, pari ad un mese di

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso .

Così deciso il 31 gennaio 2018

reclusione.

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