Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19774 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19774 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VILLANI AGOSTINO N. IL 01/09/1978
avverso la sentenza n. 12103/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

34″,-

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Villani Agostino avverso la sentenza
emessa in data 29.6.2012 dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella del
giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di
Gragnano con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni tre di
reclusione ed C 14.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 dPR 309/1990.
Deduce la violazione di legge per mancanza o apparenza della motivazione attesa la
motivazione per relationem a quella di primo grado senza rendere alcuna risposta ai

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’espletamento di una perizia
tossicologica sullo stupefacente sequestrato.
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati ed
aspecifici.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in
questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile, su ognuno dei punti qui riproposti.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Invero, la Corte territoriale ha congruamente risposto alla richiesta di rinnovazione
parziale dell’istruttoria dibattimentale, ravvisando la superfluità della perizia invocata
dal momento che l’imputato aveva ammesso la detenzione dello stupefacente e che
su di esso era stato eseguito un narcotest in base al quale era risultato che lo
stupefacente era marijuana per kg. 1,100.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
2

quesiti posti dai motivi di appello con particolare riferimento alla sollecita,tab

Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

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