Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19773 del 31/01/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19773 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARNAUT ELENA nato il 11/04/1988
avverso la sentenza del 22/02/2016 del GIUDICE DI PACE di FORLI’
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per
,
Il.P.G. chiede il rigetto del ricorsòt
Udito il difensore
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Data Udienza: 31/01/2018
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Giudice di Pace di Forlì con sentenza del 22 febbraio 2016 ha affermato la penale
responsabilità di Arnaut Elena per il reato di cui all’art.10 bis d.lgs. n.286 del 1998, con
condanna della medesima alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.
Arnaut Elena è stata identificata in Forlì il 3 settembre 2015 ed era priva di titolo che
2. Con il ricorso per cassazione Arnaut Elena deduce violazione di legge per mancata
applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. Si evidenzia che la Arnaut ha una figlia nata in
Italia il 19 giugno 2014, di poco più di un anno al momento del controllo.
Pur non rientrando il caso nella previsione di legge di cui all’art. 19 d.lgs. n.286 del 1998,
andava ritenuta idonea tale circostanza di fatto ad escludere la punibilità per l’esiguità del
danno o del pericolo e la particolare tenuità dell’offesa.
3. Il ricorso è inammissibile perchè proposto per motivo non consentito.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilitàdella tenuità del fatto – che
peraltro non potrebbe dirigersi verso la disposizione contenuta nell’art. 131 bis cod.pen.
in virtù di quanto precisato da Sez. U. n. 53683 del 22.6.2017, ma al più potrebbe
correlarsi all’istituto analogo di cui all’art. 34 del d.lgs. n.274 del 2000 – non risulta
formulata in sede di merito, pur essendovi la possibilità di farlo.
Ciò determina l’assenza di una statuizione di merito criticabile tramite il ricorso, con la
correlata impossibilità di proposizione di una ‘prima richiesta’ di applicazione della causa
di non punibilità al giudice di legittimità (in tal senso Sez. I n. 49171 del 28.9.2016, rv
268458).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì
inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa
delle ammende che stimasi equo determinare in euro 2.000,00.
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legittimasse il soggiorno nel territorio nazionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Raffaello Magi
MariaStefania Di Tornassi
Così deciso il 31 gennaio 2018