Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19772 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19772 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PLATANIA GIUSEPPE N. IL 09/09/1992
avverso la sentenza n. 12700/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANIA, del 25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

1. L’imputato PLATANIA Giuseppe ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena per art. 73 T.U. 309 del 1990 per la detenzione per
fini di spaccio di gr. 60 di marijuana (acc. in Catania il 17\7\2012), deducendo la
mancata applicazione dell’attenuate del fatto di lieve entità
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,
perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità
della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Nel caso di specie, quanto al mancato riconoscimento della attenuante di cui al V
comma dell’art. 73, correttamente il giudice di merito ha valutato il fatto di non
minima offensività, tenuto conto del rinvenimento in possesso dell’imputato di gr. 60
di marijuana da cui si evinceva la non occasionalità della attività di spaccio e la non
minima offensività
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato
non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato, a meno che la pena determinata non sia stata quantificata in
modo illegittimo (Cass. VI, 21\4\2004, n. 18385).
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la
valutazione in ordine alla congruità della medesima ed alla ricorrenza delle circostanze
risulta effettuata in modo corretto. Resta, pertanto, preclusa ogni successiva
doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese delle spese processuali e della somma di C 1.500= in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014
Il Consi lier estensore

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