Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19771 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19771 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

KTIRA MOHAMED REDA ALIAS BELHAJ MOHAMMED REDA

N. IL 03.10.1976

Avverso la ordinanza del TRIBUNALE DELLA LIBERTA’ DI FIRENZE in data 29 dicembre
2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 10/04/2015

1.

Il Tribunale della libertà di Firenze con l’ordinanza impugnata ha rigeettato
per qquanto rileva in questa sede l’istanza di riesame prooposta nell’interesse
dell’odierno ricorrente, indagato per plurime violazioni del d.P.R. n. 309 del
1990 avverso l’ordinanaza emessa dal GIP presso il Tribunale di Firenze in
data 23 ottobre 2014 e con cui era sytata disposta la misura cautelare della
custodia in carcere.

2.

Avverso tale decisione ricorre il Ktira denunciando con un unico motivo la

309 corna 5 e 10 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso è infondato. E’ pur vero, infatti, che come sostenuto dal ricorrente
erroneamente il provvedimento impugnato ha fatto riferimento alla
intervenuta trasmissione degli atti da parte del GIP, mentre nella specie
l’autorità procedente è l’Ufficio della Procura della Repubblica presso il
Tribunale, ma tale erronea impostazione non rileva ai fini del contenuto
decisorio del provvedimento impugnato che supera il vaglio di legittimità. Ed
invero il ricorrente sostiene la sopravvenuta inefficacia della misura
applicatagli ai sensi dell’art. 309 comma 5 e 10 cod. proc. pen., non essendo
stati trasmessi gli atti di indagine depositati dal difensore.
Come precisato da questa Corte (cfr. ex plurimis,

Sez. 3, n. 2916 del

10/1212009,Rv. 245906) , tuttavia, l’obbligo di trasmettere al tribunale del
riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle
indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella
disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest’ultima, di utilizzarli
e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza (e
nella specie il ricorrente fa riferimento ad una memoria difensiva e agli atti ad
essa allegati, certamente nella sua disponibilità)
4.

Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. Va inoltre disposto che copia del presente
provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario
competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c 1 ter disp. att.
c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmesso,/ al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda
a quanto stabilito dall’art. 94 c 1 ter disp. att. c.p.p.

violazione dell’art. 606, comnna1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2015

IL PRES DENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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