Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19771 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19771 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BELVISO SALVATORE nato il 28/05/1983 a VICO EQUENSE
ROMANO CATELLO nato il 02/06/1990 a CASTELLAMMARE DI STABIA

avverso la sentenza del 05/10/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso

sierd., ,N,Gu íblArt

..19!

Il P.G. conclude per l’inammissibiltà dei ricorsi.
Udity4 difensorek, ,
E’ presente l’avvocato STERI STEFANIA del foro di ROMA in difesa di BELVISO
SALVATORE che si riporta ai motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato SCHETTINO FRANCESCO del foro di TORRE ANNUNZIATA
in difesa di ROMANO CATELLO che si riporta ai motivi di ricorso.

Data Udienza: 07/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 5 ottobre – 2 novembre 2016, la
Corte di assise di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza resa
dalla Corte di assise di Napoli del 25 marzo 2015 appellata da Salvatore Belviso
e Catello Romano, oltre che da Renato Cavaliere.
1.1. Con quest’ultima sentenza, essi – imputati dell’omicidio aggravato di
Aldo Vuolo, della detenzione e del porto illegali di due pistole, considerate armi

rubrica, del tentato omicidio aggravato di Diego Esposito, delitti tutti aggravati
dall’art. 7 di. n. 152 del 1991, nonché della contravvenzione di cui all’art. 793
cod. pen. (fatti avvenuti ed accertati in Castellammare di Stabia il 23 marzo
2009) – erano stati ritenuti responsabili di tutti i delitti, consumati e tentato,
esclusa per il Romano l’aggravante della premeditazione relativa all’omicidio
consumato e riconosciuta al Belviso l’attenuante di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del
1991, ed erano stati condannati, il Cavaliere, alla pena dell’ergastolo, con
isolamento diurno per mesi diciotto, il Romano, alla pena di anni trenta di
reclusione per il reato di omicidio consumato, aumentata di anni sei di reclusione
per la continuazione con gli altri reati, ridotta ad anni trenta di reclusione, ex art.
78 cod. pen., ed, il Belviso, alle pena di anni sedici di reclusione. Per la
contravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen. era stato dichiarato non doversi
procedere, in quanto il reato era estinto per prescrizione.
1.2. La decisione della Corte di assise di appello ha riconosciuto ai tre
imputati le circostanze attenuanti generiche giudicate,, equivalenti per il Belviso
ed il Cavaliere alle aggravanti ritenute, ed ha altresì riconosciuto al Cavaliere
l’attenuante di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991, rideterminando la pena inflitta
al Belviso in quella di anni quattordici, mesi sei di reclusione, la pena inflitta al
Romano in quella di anni ventitre di reclusione e la pena inflitta al Cavaliere in
quella di anni diciotto, mesi quattro di reclusione.
1.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del Belviso
chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo con cui deduce
carenza ed illogicità della motivazione sul punto della negata continuazione fra i
reati oggetto del presente processo e l’omicidio di Luigi Tommasino.
La motivazione resa dalla Corte territoriale era da considerarsi apodittica
avendo essa enucleato per ciascun omicidio dei moventi solo apparentemente
differenti, ma in realtà sostenuti dall’unica trama delinquenziale. Il Belviso,
all’epoca, era un esponente di spicco del clan D’Alessandro nell’ambito del quale
aveva assunto, per un ristretto intervallo, anche il ruolo di killer ed aveva avuto
un ruolo attivo in entrambe le vicende in esame: e i due omicidi non erano stati

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da guerra, della ricettazione del motociclo Honda SH 150, meglio identificato in

il frutto di momenti volitivi estemporanei, bensì avevano risposto all’esigenza del
clan di mantenere il predominio sulla gestione delle attività da cui si intendeva
trarre profitto eliminando le figure che si frapponevano a tale disegno e ne
cagionavano un indebolimento, nella prospettiva del mantenimento
dell’egemonia da parte della cosca, come era confermato anche dall’identico
modus operandi, dall’identità dei beni giuridici lesi, dalla contiguità spaziale e
temporale fra le violazioni. La sentenza impugnata non aveva fornito
motivazione idonea a giustificare il diniego della disciplina del reato continuato,

Belviso, all’adesione al programma criminoso del clan, con la finalità di
mantenerne l’egemonia, senza che l’eventuale diversità tie44ef delle causali dei
singoli omicidi potesse orientare in senso contrario, siccome i due fatti
rientravano pur sempre nell’assolvimento dell’esigenza di vita e di egemonia
della cosca, sicché non corrispondeva al tenore della norma di cu all’art. 81 cod.
pen. richiedere che gli specifici fatti omicidiari fossero programmati ab origine dal
ricorrente all’atto dell’adesione al clan: così interpretando la disciplina in tema di
continuazione, non sarebbe stato mai possibile riconoscere il vincolo per i reati di
sangue ad esponenti di un’organizzazione criminale, giacché avrebbe significato
pretendere una lista di nomi di persone da sopprimere approntata sin dall’inizio.
1.4. Ha proposto ricorso anche il difensore del Romano per l’annullamento
della sentenza sulla scorta di unico motivo che lamenta inosservanza o erronea
applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego della
continuazione fra i due fatti omicidiari già indicati.
Il vizio logico insito nella motivazione resa dalla sentenza impugnata era
consistito nel ritenere che i due episodi fossero frutto di autonomi disegni
criminoso: ma, se per aversi continuazione occorreva che il programma
criminoso coincidesse almeno a grandi linee, con precisa definizione dei contorni
e delle circostanze operative, non era dato comprendere come tale coincidenza
programmatica non fosse stata ravvisata nel caso di specie, presupposto
indefettibile di entrambi i crimini essendo stata l’affermazione della supremazia
generalizzata del clan: in tale prospettiva l’omicidio Vuolo era stato commesso
per le mire espansionistiche nel settore della droga e quindi per contrastare la
crescita dei sodalizi rivali, mentre l’omicidio Tommasino era stato commesso per
le mire espansionistiche nell’ambito delle attività illecite relative agli appalti per
la gestione dei parcheggi, anche in tal caso per contrastare l’ingresso in esso dei
sodalizi rivali, in entrambi i casi colpendo un soggetto intraneo o comunque
vicino al clan, ai limiti del concorso esterno, divenuto scomodo per
l’organizzazione, con l’ulteriore particolarità che il gruppo di fuoco costituito in
pochi mesi era nato con l’intento di risolvere le cosiddette priorità, prima fra le

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nonostante l’unicità del disegno criminoso fosse stata coincidente, da parte del

quali era quella di eliminare chiunque si opponesse alla forza egemone del clan.
Pertanto sia dall’esame delle dichiarazioni dei collaboratori, sia dei risultati
dell’attività di indagine, i giudici di merito avrebbero potuto agevolmente
verificare che i due episodi omicidiari facevano parte, insieme ad altri, di un
unico disegno criminoso ben strutturato, sia pure nelle sue grandi linee, sin dalla
nascita della cellula del clan d’Alessandro che, al comando di Vincenzo
D’Alessandro, aveva funestato di omicidi il territorio di Castellammare di Stabia e
del suo hinterland nel periodo fra il 2008 e il 2009.

entrambi i ricorsi, in ragione della loro manifesta infondatezza.

2. Le impugnazioni non appaiono fondate e vanno, quindi, rigettate.
2.1. Assodati i fatti (il 23 marzo 2009, intorno alle ore 21:00, all’interno
della rivendita di frutta e verdura di Concetta Schiavone ubicata al Largo De
Turris di Castellamare di Stabia Aldo Vuolo veniva ferito a morte da molteplici
colpi di pistola sparati dal Cavaliere condotto fino all’ingresso dell’esercizio dal
Romano a bordo del motociclo rubato pure oggetto di imputazione mentre il
Belviso, a bordo di altro motociclo di proprietà di sua moglie con funzione di
appoggio, si era fermato un po’ prima, con l’ulteriore effetto che Diego Esposito,
soggetto che si trovava a passare da lì a bordo della sua moto, era stato
inseguito perché aveva visto, o potuto vedere, la scena dell’omicidio del Vuolo ed
era stato fatto oggetto di numerosi colpi di pistola, uno dei quali lo aveva attinto
alla gamba, ma, anche a causa della caduta del motociclo condotto dal Romano,
era riuscito a sfuggire agli inseguitori che alfine erano andati via, tutti e tre, sul
motociclo condotto dal Belviso, non essendo più utilizzabile quello condotto dal
Romano, incidentato), le responsabilità degli imputati sono state ricostruite sulla
base, oltre che degli elementi di generica, delle dichiarazioni del collaboratore
Raffaele Polito, dal collaboratore Vincenzo Polito e dallo stesso Belviso, che si è
determinato a collaborare con la giustizia, voci a cui in appello si sono aggiunte
le ammissioni di responsabilità del Romano e la confessione resa dal Cavaliere, il
quale pure aveva scelto la via della collaborazione.
La disamina dei giudici di appello ha riguardato anche, su istanza del
Romano e del Belviso, la questione della continuazione tra i fatti oggetto delle
attuali imputazioni e quelli relativi all’omicidio di Luigi Tommasino, consigliere
comunale di Castellammare di Stabia, avvenuto in Castellammare di Stabia, il 3
febbraio 2009, fatto per il quale gli stessi imputati erano stati condannati con
sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 9 luglio 2012, irrevocabile.
2.2. Sul punto, la Corte territoriale ha, con motivazione articolata e logica,
escluso l’evenienza del medesimo disegno criminoso osservando che i due fatti

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1.5. Il Procuratore generale ha argomentato nel senso dell’inammissibilità di

delittuosi erano in relazione tra loro soltanto per la contiguità temporale e per la
generica affermazione di supremazia nel territorio da parte del clan a cui gli
imputati appartenevano, ossia il clan d’Alessandro, elemento che aveva
giustificato l’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 per entrambi i reati, ma
tale nesso non offuscava la considerazione che i due fatti delittuosi erano stati
decisi in momenti diversi e rispondevano ad interessi diversi, seppur facenti capo
alla stessa organizzazione criminale: l’omicidio del Vuoto era stato generato dalle
mire espansionistiche del clan in relazione alle attività illecite e dalla

particolare del clan Omobono – Scarpa; invece, l’omicidio del Tomnnasino, come
emergeva dalle sentenze acquisite e anche dalle dichiarazioni del Cavaliere, era
dovuto al fatto che il Tomnnasino – politico locale in rapporti con i D’Alessandro a
cui si era anche rivolto per intercedere in un paio di vicende estorsive in danno di
persone a lui vicine – era divenuto, nonostante ciò, inviso all’organizzazione per
aver fatto affidare a soggetti napoletani, estranei alla cosca, la gestione del
parcheggio nelle strisce blu del territorio di Castellammare e stava per far
affidare a napoletani, estranei alla consorteria, la gestione di un parcheggio di
Vico Equense, così impedendo all’organizzazione di trarre profitto da tali attività.
La disamina svolta dai giudici di appello è, quindi, approdata alla conclusione
che l’omicidio del Tommasino era frutto di un disegno criminoso diverso ed
autonomo rispetto a quello che aveva determinato l’omicidio del Vuolo,
spacciatore di stupefacenti, senza che fosse possibile – in carenza, fra l’altro, di
corrispondente adeguata rappresentazione da parte delle succitate fonti
dichiarative – ritenere che il programma criminoso dei due omicidi fosse stato
prefigurato sin dalla consumazione del primo (e non dall’adesione
all’associazione, come interpretano i ricorrenti) e che le singole violazioni in
questione fossero state unitariamente deliberate, almeno nelle grandi linee, con
una precisa definizione dei contorni e delle circostanze operative, non essendo
sufficiente a far discendere tale unitaria programmazione solo dal fine
perseguito, costituito dall’affermazione della supremazia della cosca.
Le puntualizzazioni svolte dai giudici di appello, con

excursus senz’altro

sufficiente ed esente da cesure logiche, hanno, in particolare, evidenziato la
decisiva insufficienza di probanti indicatori dell’unitarietà del disegno criminoso a
fondamento dei due reati omicidiari, sottolineando l’inadeguatezza del contenuto
intervallo temporale fra i due fatti di sangue, pur della stessa indole, e
dell’appartenenza degli autori al medesimo clan, proteso all’affermazione della
sua supremazia sul territorio stabiese, essendo emerso, al contrario, il differente
contesto che ha caratterizzato i due omicidi, in relazione a settori di influenza del
tutto diversi e fortemente peculiare essendo stata la prima delle due vicende,

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corrispondente necessità di contrastare lo sviluppo dei sodalizi rivali, in

inerente alla soppressione del Tomnnasino.
2.3. Le richiamate riflessioni appaiono rispettose del principio di diritto, che
va riaffermato, secondo cui, per configurare il reato continuato, deve reperirsi la
prova affidante che le singole violazioni siano tutte deliberate e volute – almeno
nelle grandi linee, ma pur sempre con una precisa definizione di contorni e
circostanze – fin dal momento in cui l’agente si è determinato a dare inizio
all’attività penalmente illecita, programmandone la durata, la portata e
l’esecuzione, per modo che, quando questa unitaria deliberazione programmatica

degli elementi strutturali, ma coordinata dal medesimo disegno criminoso, il
quale, disvelando una minore pericolosità sociale (per essere stato unico
l’impulso psichico criminoso che ha mosso l’autore), giustifica il trattamento
sanzionatorio stabilito dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., più mite di quello
conseguente all’ordinario cumulo materiale delle pene.
In tal senso il riconoscimento della continuazione, necessita, tanto in sede
cognitiva quanto in sede esecutiva, di un’approfondita verifica della sussistenza
di concreti indicatori – quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la
contiguità dello spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta,
la sistematicità e le abitudini programmate di vita – del fatto che, al momento
della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno
nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la
presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque
frutto di determinazione estemporanea (per tutte, Sez. U, n. 28659 del
18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
L’adesione a tale principio da parte della – sufficiente e non illogica motivazione resa dai giudici di appello impone, pertanto, di disattendere le
parallele doglianze articolate dai ricorrenti.
Consegue il rigetto di entrambi i ricorsi e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 novembre 2017

ricorra, si determini un’articolata fattispecie connotata dalla persistente pluralità

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