Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1977 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1977 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FERRI ROSILDO N. IL 16/08/1977
2) ARRAGONI EMANUELA N. IL 26/05/1979
avverso la sentenza n. 2014/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI della DECISIONE
1. In ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo l’erroneità della
ricostruzione del fatto;
2. In ordine al diniego delle attenuanti generiche, assumendo che le
modalità del fatto ne consentirebbero l’applicazione.
§2. I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati, perché la
sentenza impugnata fornisce un’adeguata e logica giustificazione delle ragioni
della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a
proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle
argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen.; ne consegue la condanna di ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro
mille per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille ciascuno a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
§1. Ferri Rosildo e Arragoni Emanuela ricorrono contro la sentenza
specificata in epigrafe che confermava la condanna per i reati previsti dagli
artt. 368 e 612 cod.pen., e denunciano mancanza di motivazione: