Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1977 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1977 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARIE’ RENATO N. IL 10/11/1973
avverso la sentenza n. 10923/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
30/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

OSSERVA

Il ricorso di ARIE’ Renato è inammissibile perché generico e versato in fatto.
Il ricorrente attraverso la reiterazione di motivi d’appello tende unicamente a
prospettare una generica diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, che non può
trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella
impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata in punto di

Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate
nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le
regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
conferma delle conclusioni di colpevolezza.
Inoltre i precedenti penali specifici sono stati correttamente indicati come ostativi alla
concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
La doglianza in punto pena è manifestamente infondata perché generica. Il ricorrente si
limita a contestare l’eccessività della pena senza considerare che il giudice ha indicato in
sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva
applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015

responsabilità del prevenuto.

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