Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19769 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19769 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CENA LUIGI, nato il 04/06/1982, contro l’ordinanza del 24/11/2017 della Corte
di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;

RITENUTO IN FATTO

1. Cena Luigi, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione contro l’ordinanza in epigrafe con la quale era stata dichiarata
l’inammissibilità dell’appello proposto contro la sentenza di condanna per
ricettazione di assegni bancari di provenienza furtiva.
La difesa ha dedotto la violazione degli artt. 591/1 lett c) e 581 lett. c) cod.
proc. pen. in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello, i
motivi di appello erano specifici poichè con essi si criticava la motivazione con la
quale il primo giudice aveva: a) erroneamente, invertito l’onere probatorio
ponendolo a carico dell’imputato; b) ritenuto la sussistenza dell’elemento
psicologico pur senza alcuna prova.
Con memoria pervenuta il 30/03/2018, il difensore ha ribadito i motivi di
ricorso illustrandoli ulteriormente.

Data Udienza: 19/04/2018

2. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato.
In punto di diritto va rammentato che, secondo la pacifica giurisprudenza di
questa Corte di legittimità (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010,
Fontanella, rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la
prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base
dell’annessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la
quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente
spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto (Sez. II, n. 45256 del

eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa
acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una
semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che
invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta
provenienza. Né si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso
delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del
possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un
onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un
tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque
possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi
del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del
12/07/2007, Rv. 236914). Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo,
Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od
acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la
circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.
Nel caso di specie, essendo pacifico il fatto materiale, il primo giudice aveva
fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto.
In sede di appello, la difesa non aveva contestato, in punto di fatto, la
circostanza che l’imputato aveva il possesso degli assegni dei quali non aveva
mai fornito alcuna plausibile giustificazione, essendosi limitata, appunto, a mere
deduzione astratte (sull’onere probatorio; sulla carenza dell’elemento
psicologico) totalmente prive di alcuna correlazione con la

ratto decidendi

addotta dal primo giudice.
Correttamente, pertanto, stante l’assoluta genericità ed aspecificità dei
motivi di appello, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile.

3.

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma

dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa

2

22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma

delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila

Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 19/04/2018
Il Consigliere estensore
Geppino Rago

Il Pre
Ugo De

cienzo

a favore della Cassa delle Ammende.

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