Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19769 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19769 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 08/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLASANTI MAURIZIO N. IL 23/11/1965
avverso la sentenza n. 297/2012 TRIBUNALE di RIETI, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

(br

Osserva

,

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Colasanti Maurizio avverso la sentenza emessa
in data 25.10.2012 dal Tribunale di Rieti, a seguito di annullamento con rinvio di una
precedente pronunzia disposto dalla sentenza emessa in data 17.1.2012 dalla Corte di
Cassazione, con la quale il predetto è stato condannato alla pena condizionalmente sospesa
di C 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 256 commi 1 e 2 D.Ivo 152/2006.
(deposito incontrollato di rifiuti anche pericolosi).
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’integrazione degli

Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati, non consentiti
nella presente sede ed aspecifici.
Corretta e congrua è la motivazione svolta dal Giudice a quo in ordine ai punti denunziati.
Sicchè deve anche ritenersi la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno
riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla
Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro, le censure mosse mirano ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolvpm
in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di
legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni sindacato per le
connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Infatti, il nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., come modificato dalla
L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi
della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia del
giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo
giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di
Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione
del contenuto delle prove acquisite, come nel caso di specie in cui si ripropone una rinnovata
valutazione del materiale probatorio ed una diversa ricostruzione dei fatti. Peraltro, l’illogicità
della motivazione, come vizio denunciabile, deve tuttora essere evidente, cioè di spessore
tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza.
2

estremi del reato contestato attesa la temporaneità del deposito in azienda dei rifiuti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna detta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna < ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 8.1.2014 •

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