Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19768 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19768 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Pisa, contro l’ordinanza
del 30/11/2017 pronunciata dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Pisa nel procedimento penale a carico di GAMBA VALERIO nato il 21/04/1984 a
Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto;

FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza depositata il 30.11.2017 il giudice delle indagini preliminari
del Tribunale di Pisa respingeva la richiesta con cui il Pubblico Ministero aveva
chiesto emettersi decreto penale di condanna nei confronti di Gamba Valerio, per
il reato ex art. 639/2 cod. pen., con applicazione di pena pecuniaria in
sostituzione di quella detentiva.
In particolare, il giudice delle indagini preliminari, alla stregua del novellato
art. 459/1 bis cod. proc. pen., rilevava che «il Pubblico Ministero che ritiene di
far ricorso al rito monitorio deve necessariamente indicare la misura della pena
pecuniaria, eventualmente richiesta in sostituzione di quella detentiva,

Data Udienza: 19/04/2018

rimanendo, come in passato, in capo al Giudice chiamato ad adottare il decreto
penale, la mera valutazione di congruità della pena richiesta, sia pure alla luce
delle nuove regole di commisurazione stabilite dal novellato art. 49 cod. proc.
pen.»

2. Contro la suddetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pisa, ha proposto ricorso per cassazione sostenendone l’abnormità
sotto i seguenti profili:

Pubblico Ministero individuare il valore giornaliero di conversione e, se non
ritenuto congruo, l’eventuale pena pecuniaria (da lui ritenuta congrua)
rappresentasse una pena diversa da quella richiesta che potesse giustificarne il
rigetto»: al contrario, era onere del giudice, qualora non avesse condiviso il
suggerimento del Pubblico Ministero procedere autonomamente all’individuazione
del valore giornaliero di conversione;
2.2. nessuna norma di carattere generale e nessuna norma contenuta nella
legge 103/2017 o nella 689/81 impongono al Pubblico Ministero di effettuare
accertamenti patrimoniali funzionali e di ausilio all’applicazione della pena da
parte del giudice.

3. Il ricorso è infondato.
In punto di diritto, va ribadito che «la corretta applicazione dei principi
processuali ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare l’ipotesi
di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non
attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero
di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale
nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una
situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e
cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni
ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L’abnormità funzionale,
riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va
limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico
ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso
futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico
ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al
provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi
egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice»: in terminis SSUU
25957/2009 rv. 243590.
Alla stregua del suddetto principio di diritto, la giurisprudenza di questa
Corte è ferma nel ritenere che non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice

2

2.1. per avere il giudicante erroneamente ritenuto che «fosse un onere del

delle indagini preliminari rigetti la richiesta di emissione del decreto penale di
condanna, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, salvo che il
provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità concernenti
la natura dell’istituto e la sua efficacia e non l’adeguatezza della pena: Cass.
48896/2016; Cass. 23829/2016, rv. 267272; Cass. 6663/2016 rv. 266111;
Cass. 14764/2014 rv. 261473; Cass. 36216/2013, rv. 256331; Cass.
40513/2010, rv. 248857.
Nel caso di specie, l’ordinanza in questione – al di là delle considerazioni del

non è impugnabile (stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex
art. 568 cod. proc. pen.), ma non può ritenersi abnorme in quanto:
sotto il profilo strutturale, rientra nei poteri del giudice il rigetto della
richiesta con conseguente restituzione degli atti al P.m.: il che significa
che non ci si trova di fronte ad un caso di carenza di potere in astratto o
in concreto;
sotto il profilo funzionale, il dictum del giudice: a) non ha imposto al P.m.
un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro
del procedimento o del processo; b) non ha determinato la stasi del
processo e l’impossibilità di proseguirlo, potendo l’organo inquirente non
solo rinnovare la richiesta all’esito degli approfondimenti richiesti dal
giudice, o comunque promuovere direttamente l’azione penale attraverso
l’emissione di un decreto di citazione.
Da ciò consegue, pertanto, che, non essendo il provvedimento impugnato,
abnorme, il ricorso dev’essere rigettato.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso
Così deciso il 19/04/2018
Il Consigliere stensore
Geppino Ra

Il Pres
Ugo De

ienzo

ricorrente che si limita ad evidenziare indubbie disfunzioni sistemiche – non solo

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