Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19767 del 22/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19767 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
GERGIS RAFFAELLO N. IL 27/03/1990
avverso la sentenza n. 5445/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del
19/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere ott. USEPP GRASSO;
lette/tefftte le conclusioni del PG Dott.
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em—r<2. Gie (//2d'' • Dbk_ Uditi dif Avv.; Data Udienza: 22/01/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 19/12/2013, applicò a Gergis Raffaello, imputato del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 7, cod. della str., per essersi rifiutato di sottoporsi al test alcolinnetrico, la pena concordata dalle parti, sostituita con il corrispondente lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di 2. Il Procuratore generale di Firenze propone ricorso per cassazione, prospettando unitario motivo di censura, denunziante violazione di legge. 2.1. Lamenta il ricorrente che il giudice, nel rispetto della legge, avrebbe dovuto applicare le previste sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. L'imputato, in apparente stato di ebbrezza alcolica, sorpreso alla guida di autovettura, rifiutò di sottoporsi al test alcolimetrico, così violando il comma 7 del predetto art. 186, con la conseguenza che il tribunale avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e confiscare il mezzo, salvo che il veicolo si appartenga a persona estranea alla violazione, siccome previsto dal comma 7 dell'art. 186, cod. della str. Come noto è sottratta alla disponibilità delle parti l'applicazione e quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge (oltreché, peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di àmbito decisionale devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150). Dopo la novella operata con la I. n. 120/2010 anche la confisca di cui qui si discorre ha assunto natura amministrativa, permanendone, tuttavia, l'obbligatorietà; con la conseguenza che il giudice con la sentenza di patteggiamento è tenuto a disporla, ricorrendone i presupposti (Sez. IV, 6/10/2010, n. 41080; Sez. IV, 24/11/2010, n. 170/2011; 25/11/2010, Rv. 249071). guida per la durata di sei mesi. La natura di sanzione amministrativa fa escludere che il divieto di cui al comma 1 dell'art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad essa estendersi. Pur vero che il constatato buon esito del lavoro di pubblica utilità, al quale l'imputato risulta essere stato ammesso con la sentenza, importerà il dimezzamento della durata della sospensione della patente e impedirà la confisca del mezzo (art. 186, cit., comma 9bis). Ma ciò, appunto, costituisce evenienza eventuale e successiva alla condanna, dipendente dal positivo apposito, successivo provvedimento. Ciò posto la sentenza deve essere annullata in punto di applicazione delle sanzione amministrativa accessoria previste della sospensione della patente di guida e, ricorrendone i presupposti, della confisca. Ovviamente il Giudice del rinvio terrà conto per la nuova decisione dell'esito del lavoro di pubblica utilità eventualmente portato a compimento. L'affermazione di penale responsabilità diviene irrevocabile con la presente sentenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonché alla questione concernente la confisca del veicolo e rinvia per nuovo esame su tali punti al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma il 22/1/2015. adempimento della sanzione sostitutiva, che verrà accertata dal giudice con

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