Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19767 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19767 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Pisa, contro l’ordinanza
del 16/10/2017 pronunciata dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Pisa nel procedimento penale a carico di CASAGRANDE SALVATORE nato il
01/09/1969 ad Alghero;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento del
provvedimento.
FATTO e DIRITTO

1. Con ordinanza depositata il 17.10.2017 il giudice delle indagini preliminari
del Tribunale di Pisa respingeva la richiesta con cui il Pubblico Ministero aveva
chiesto emettersi decreto penale di condanna nei confronti di Casagrande
Salvatore, per il reato ex art. 640 cod. pen., con applicazione di pena pecuniaria
in sostituzione di quella detentiva.
In particolare, il giudice delle indagini preliminari, alla stregua del novellato
art. 459/1 bis cod. proc. pen., rilevava che «poiché il P.M. si limita a richiedere
una pena pecuniaria determinando il valore giornaliero di conversione in euro

Data Udienza: 19/04/2018

75/00, senza fondarlo sul benché minimo accertamento patrimoniale – dunque
senza tenere conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del
suo nucleo familiare, elemento questo necessario al fine di pervenire alla
comminazione di una pena equamente afflittiva – non consente al giudice di
operare la valutazione relativa alla congruità della pena, che costituisce
presupposto indispensabile per decidere se accogliere o respingere la richiesta di
emissione del decreto penale».

Tribunale di Pisa, ha proposto ricorso per cassazione sostenendone l’abnormità
sotto i seguenti profili:
2.1. per avere il giudicante erroneamente ritenuto che «fosse un onere del
P.m. individuare il valore giornaliero di conversione e, se non ritenuto congruo,
l’eventuale pena pecuniaria (da lui ritenuta congrua) rappresentasse una pena
diversa da quella richiesta che potesse giustificarne il rigetto»: al contrario, era
onere del giudice, qualora non avesse condiviso il suggerimento del P.m.
procedere autonomamente all’individuazione del valore giornaliero di
conversione;
2.2. nessuna norma di carattere generale e nessuna norma contenuta nella
legge 103/2017 o nella 689/81 impongono al pubblico ministero di effettuare
accertamenti patrimoniali funzionali e di ausilio all’applicazione della pena da
parte del giudice.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
In punto di diritto, va ribadito che «la corretta applicazione dei principi
processuali ai rapporti tra giudice e pubblico ministero impone di limitare l’ipotesi
di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non
attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero
di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale
nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una
situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e
cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni
ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L’abnormità funzionale,
riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va
limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico
ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso
futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico
ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al
provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi

2

2. Contro la suddetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il

egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice»: in terminis SSUU
25957/2009 rv. 243590.
Alla stregua del suddetto principio di diritto, la giurisprudenza di questa
Corte è ferma nel ritenere che non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice
delle indagini preliminari rigetti la richiesta di emissione del decreto penale di
condanna, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, salvo che il
provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità concernenti
la natura dell’istituto e la sua efficacia e non l’adeguatezza della pena: Cass.

Cass. 14764/2014 rv. 261473; Cass. 36216/2013, rv. 256331; Cass.
40513/2010, rv. 248857.
Nel caso di specie, l’ordinanza in questione – al di là delle considerazioni del
ricorrente che si limita ad evidenziare indubbie disfunzioni sistemiche – non solo
non è impugnabile (stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex
art. 568 cod. proc. pen.), ma non può ritenersi abnorme in quanto:
sotto il profilo strutturale, rientra nei poteri del giudice il rigetto della
richiesta con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero: il
che significa che non ci si trova di fronte ad un caso di carenza di potere
in astratto o in concreto;
sotto il profilo funzionale, il dictum del giudice: a) non ha imposto al P.m.
un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro
del procedimento o del processo; b) non ha determinato la stasi del
processo e l’impossibilità di proseguirlo, potendo l’organo inquirente non
solo rinnovare la richiesta all’esito degli approfondimenti richiesti dal
giudice, o comunque promuovere direttamente l’azione penale attraverso
l’emissione di un decreto di citazione.
Da ciò consegue, pertanto, che, non essendo il provvedimento impugnato,
abnorme, il ricorso dev’essere rigettato.

P.Q.M.

DICHIARA
Inammissibile il ricorso
Così deciso il 19/04/2018
Il Consigliere es ensore
Geppino Rago

Il Pre
Ugo De Cre

nzo

48896/2016; Cass. 23829/2016, rv. 267272; Cass. 6663/2016 rv. 266111;

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