Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19767 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19767 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRASSO MICHELE N. IL 10/05/1985
avverso la sentenza n. 1729/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
I
123 Grasso Michele
Motivi della decisione
L’imputato ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990,
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera d), cod proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende.
Roma 8 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco laiotta)
ma ha successivamente presentato rituale dichiarazione di rinuncia.