Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19766 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19766 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
SENATORE CARMINE n. a Cava de’ Tirreni il 2/9/1998
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Salerno in data 30/10/2017

-Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza pubblica del 21/3/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott.Luca Tampieri, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv.Antonietta Vitale, che si è riportata ai motivi, chiedendone
l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame formulata
nell’interesse di Senatore Carmine avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Nocera
Inferiore che aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per i delitti di
rapina aggravata in concorso con X. Massimo e in danno di Avigliano Michela e Trapanese
Enza.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo:
1

Data Udienza: 21/03/2018

2.1 la

violazione di legge e il vizio di motivazione

in relazione agli artt. 192 e 273

cod.proc.pen. La difesa del prevenuto lamenta che il Tribunale cautelare ha confermato la
gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del Senatore alle rapine contestate richiamando
per relationem il provvedimento genetico e con motivazione illogica, assegnando valore di
prova all’individuazione fotografica operata dalle pp.00. dinanzi alla P.G. In particolare,
l’ordinanza impugnata ha omesso l’esame sul grado di attendibilità delle vittime, ha trascurato
di considerare che la frequentazione con il X. era priva di connotazioni illecite e di
contestualizzare l’attività di individuazione al fine di un argomentato giudizio di idoneità

2.2 l’insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod.proc.pen., avendo il Tribunale
del Riesame incongruamente valorizzato al fine della prognosi di recidiva sia le condizioni
economiche del prevenuto e il rapporto di convivenza con Fratello Miriam (che non risulta
attestata in atti) che la disinvoltura usata nella commissione degli illeciti e il probabile
possesso di un’arma, circostanze inidonee a dare conto di un concreto ed attuale rischio di
reiterazione in difetto dell’individuazione di occasioni prossime di ricaduta, come richiesto dalla
giurisprudenza di legittimità. Inoltre, l’ordinanza impugnata nella formulazione del giudizio
prognostico negativo non ha tenuto conto dell’incensuratezza dell’indagato e ha omesso la
motivazione in ordine alla proporzionalità ed adeguatezza della misura autocustodiale.
3. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La doglianza in ordine alla
gravità indiziaria reitera i rilievi già svolti dinanzi al Tribunale cautelare e disattesi con ampia
motivazione priva di criticità logiche. L’ordinanza impugnata ha evidenziato come la positiva
individuazione fotografica effettuata in termini di certezza dalle due persone offese, vittime
delle due distinte rapine, costituisca un’emergenza idonea a sostanziare un qualificato
collegamento tra l’indagato e gli illeciti pacificamente commessi il 24/9/2017 in danno della
Avigliano e della Trapanese. Siffatta valutazione è giuridicamente corretta ed aderente ai
principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’individuazione fotografica
effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento
idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente
dall’accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la
formale ricognizione a norma dell’art. 213 cod. proc. pen., perché lascia fondatamente ritenere
il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza
che tale riconoscimento confermi (Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Fiorillo e altri, Rv. 262599;
Sez. 5, n. 18997 del 19/02/2014, De Benedetto, Rv. 263168). Nella specie il Tribunale
cautelare ha sottolineato, oltre che la convergenza delle individuazioni, provenienti da soggetti
che non si conoscono, il carattere delle foto inserite nel fascicolo loro sottoposto in visione,
scattate in modo amatoriale e insuscettibili di orientare il riconoscimento, così palesando un
apprezzamento di intrinseca attendibilità degli atti.

2

dell’indizio valorizzato;

4.Analogamente destituita di pregio è la censura in punto di esigenze cautelari, avendo
l’ordinanza impugnata desunto il concreto ed attuale rischio di reiterazione di reati contro il
patrimonio dalle modalità esecutive degli illeciti, commessi a mano armata, dalla disinvoltura
esibita nel corso dell’esecuzione, dall’assenza di adeguate fonti di reddito da parte del
prevenuto, indici dotati di specifica attitudine predittiva in ordine al rischio di ricaduta. Questa
Corte ha precisato che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non
richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione
prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di

del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684; Sez. 5, Sentenza n. 33004 del 03/05/2017,Cimieri, Rv.
271216), elementi che legittimamente possono trarsi dalle connotazioni del fatto, dalla
personalità dell’indagato e dalle sue condizioni di vita, esulando dalle facoltà del giudice della
cautela la prefigurazione di prossime sollecitazioni criminali. Quanto all’adeguatezza della
misura detentiva domiciliare l’ordinanza impugnata, in conformità alle valutazioni già espresse
dal giudice emittente, ha reputato indispensabile l’adozione del regime restrittivo in
considerazione dello spessore del rischio di recidivanza, con giudizio che si sottrae a censura
in questa sede in quanto adeguatamente, seppur sinteticamente, giustificato.

5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non
ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Sentenza a motivazione semplificata

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente
Pierca illo Davigo

concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 2, n. 11511

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