Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19766 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19766 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARMIGNANI CARLO N. IL 22/02/1969
avverso la sentenza n. 344/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del
16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui al V comma
dell’art. 73 cit. ed alla ritenuta sussistenza dell’aggravante.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Con riguardo alla commisurazione della pena ed al diniego dell’attenuante di cui
al V comma dell’art. 73 TU 309\90, le generiche censure del ricorrente in ordine a
pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano manifestamente
infondate.
Va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve
entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di
rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di
ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto
all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del
fatto (Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come
la droga detenuta.fosse di quantità rilevante ed idonea, quindi, al confezionamento di
numerose dosi ed inoltre connotata da pericolosità per la sua commistione con
sostanze nocive, così negando il riconoscimento della attenuante.
Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli
orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza
attenuante speciale del fatto di lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un.
21-9-2000, n. 17).
3.2. Quanto alla sussistenza dell’aggravante, con coerente motivazione il giudice di
merito ha evidenziato come la potenzialità lesiva dell’eroina fosse aumentata dalla
adulterazione connessa con il taglio di sostanze tossiche quali alletrina e
piperonilbutossido, trattandosi si sostanze usate nella lotta contro le formiche e le
mosche.
Sul punto le censure contenute nel ricorso si palesano del tutto generiche ed
aspecifiche.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00), a titolo
di sanzione pecuniaria.

1

1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermava la condanna di CARMIGNANI
Carlo per il delitto di cui all’art. 73-80, lett. e), T.U. 309 del 1990 (per la detenzione a
fini di cessione di gr. 23,59 di eroina commista a sostanza da taglio (alletrina e
piperonilbutossido, sostanze tossiche), idonea a confezionare 46 dosi (acc. in Fano il
9\11\2001). All’imputato veniva irrogata la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed €
24.000= di multa (esclusa l’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73, a seguito
di appello del P.M. sul punto).

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di euro 1000,00 (mille/00) in
favore della Cassa delle ammende.

DEP i TATA
IN

Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA