Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19765 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19765 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
BOUDEGZDAME KHEIR EDDINE ISLEM n. a Reggio Calabria il 29/10/1997
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria in data 29/6/2017

-Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
– Udita nell’udienza camerale del 21/3/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luca Tampieri, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame
formulata nell’interesse dell’indagato avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale
che aveva applicato nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla P.g. siccome
gravemente indiziato del delitto di riciclaggio di cui all’art. 648 bis cod.pen.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo:
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta configurabilità del
delitto di riciclaggio. Secondo la difesa la condotta del prevenuto – trovato in possesso di un
1

Data Udienza: 21/03/2018

ciclomotore Piaggio Liberty, privo di chiavi e documenti, con numero di telaio alterato e targa
di cartone riportante una sequenza abbinata ad altro ciclomotore- integrerebbe il più lieve
reato di ricettazione in quanto non sussistono elementi che consentano di ricondurre al
ricorrente l’alterazione e manipolazione del bene. Il Tribunale cautelare, pur convenendo circa
il difetto di prova in ordine all’ascrivibilità soggettiva delle condotte elusive, ha fondato la
reiezione del gravame sul fatto che l’indagato ha riferito di aver acquistato il bene da un amico
di cui, tuttavia, non indicava le generalità.

principio secondo cui in tema di misure cautelari personali sussiste l’interesse ad impugnare
quando l’indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale
consegua per lui una concreta utilità (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv.
269783;Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, Pisano, Rv. 258984), interesse da escludersi, invece,
quando sia dedotta l’erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo
d’imputazione del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con
l’impugnazione esperita (Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762).
Nella specie, la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648 cod.pen. non avrebbe comportato
alcun risultato pratico per l’indagato, trattandosi di fattispecie i cui limiti edittali consentono
l’applicazione della misura coercitiva imposta.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Sentenza a motivazione semplificata

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

9

Il Presidente
Pierc

illo Davigo

3. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato il

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