Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19764 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19764 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
MARZANO VINCENZO n. a Cava de’ Tirreni il 2/7/1999
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Salerno in data 30/10/2017

-visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
-Udita nell’udienza camerale del 21/3/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luca Tampieri, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso senza applicazione della sanzione pecuniaria
Udito il difensore, Avv. Giovanni Gioia, che si è associato alle conclusioni del P.g.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame formulata
nell’interesse di Marzano Vincenzo avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Nocera
Inferiore che aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per il delitto
di rapina aggravata in concorso con X. Massimo e in danno di Nenna Raffaele.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo la
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Data Udienza: 21/03/2018

violazione di legge e il vizio di motivazione sia con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria che
alla ricorrenza di esigenze cautelari.
Con atto depositato in data 16 marzo u.s. il difensore del Marzano

segnalava- allegando

copia del dispositivo- che il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore aveva definito in data
22/2/2018 il processo a carico del Marzano ex art. 438 cod.proc.pen., pronunziando sentenza
di assoluzione per non aver commesso il fatto in ordine all’addebito a suo carico elevato e
dichiarando la perdita d’efficacia della misura autodetentiva in corso.

di un’ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale disposta con la sentenza decisoria del
processo di merito in pendenza del ricorso per cassazione avverso il provvedimento restrittivo,
determina l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse (Sez. 6, n.
39123 del 16/09/2014, Maresca, Rv. 260466; n. 24558 del 30/03/2017, Leone e altro, Rv.
270674; Sez. 1, n. 52781 del 09/03/2017, Cavaliere, Rv. 271548).
Inoltre, poiché la sopravvenuta carenza d’interesse esclude la soccombenza, alla dichiarazione
di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né
al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209
del 31/01/2013,Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez.3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.
252910).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso .
Così deciso in Roma il 21 marzo 2018
Sentenza a motivazione semplificata

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente
Piercamillo Davigo

3. Questa Corte ha precisato che in materia di impugnazioni incidentali “de libertate” la revoca

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