Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19762 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19762 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSANA VITO DOMENICO SAVIO N. IL 10/03/1981
avverso la sentenza n. 578/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 08/01/2014

117 Messana Vito

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: recependo la
prima sentenza, si ricostruisce la vicenda pervenendo alla argomentata conclusione che le conversazioni
intercettate diano conto dell detenzione in casa, da parte del ricorrente, di droga da destinare allo
spaccio.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Non rileva, nella fattispecie, la novella introdotta con l’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 essendo
stata irrogata una pena attestata sui minimi.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

IL PRESIDENTE
(Giacomo Foti

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manifestamente infondato e quindi inammissibile.

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