Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19761 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19761 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA
nel procedimento a carico di:
NICOSIA GIUSEPPE nato il 25/09/1963 a RAGUSA
avverso l’ordinanza del 12/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 12/10/2017, ha annullato l’ ordinanza
di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del medesimo tribunale in
data 13/09/2017 nei confronti di NICOSIA Giuseppe (già sindaco del Comune di Vittoria per
due mandati consecutivi 2006 e 2011) indagato in ordine al reato di scambio elettorale
politico-mafioso ex art. 416 ter cod. pen., per avere accettato, unitamente a Nicosia Fabio
(candidato a consigliere comunale nella lista “Nuove Idee” nel 2016), la promessa da parte di
Lauretta Venerando e Puccio Giombattista di procurare in occasione delle elezioni comunali
tenutesi a Vittoria nel giugno 2016, voti in favore del predetto Nicosia Fabio avvalendosi della
forza di intimidazione e di omertà derivante in capo ai predetti Lauretta e Puccio dall’
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Data Udienza: 21/03/2018

appartenenza in posizione apicale al clan mafioso “Carbonaro Dominante” riconducibile alla c.d.

Stidda’ , grazie alli intermediazione dei coindagati Giunta e Di Pietro i quali contribuivano nella
loro posizioni di “intranei e partecipanti” al clan “Dominante” o comunque di persone ad esso
molto vicine (cd. avvicinati), provvedendo a mettere in contatto i Nicosia da una parte e
Lauretta e Puccio dall’ altra in cambio di promesse di benefici di vario genere, in particolare per
quanto riguardava il Lauretta la promessa dello sgombero di un edificio pubblico ove questi
intendeva avviare un centro di assistenza per disabili, relativamente al Puccio la promessa di

Di Pietro la promessa di opportunità lavorative.
1.1. Il Tribunale ha, in particolare, affermato che mancava uno degli elementi costitutivi
della fattispecie di reato in contestazione al ricorrente vale a dire quello idoneo a qualificare in
termini di mafiosità il patto elettorale illecito in questione, distinguendolo dalla semplice
corruzione elettorale di cui all’art. 86 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570, che contempla il mero
scambio voto/utilità, peraltro, oggetto di autonoma contestazione al NICOSIA, pur non
costituendo titolo cautelare.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catania deducendo cinque motivi:
a. con i primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra
loro connessi, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto
vari profili. Assume l’ ufficio impugnante che era palese la contraddittorietà della motivazione
impugnata nella parte in cui aveva escluso la qualifica di intranei al sodalizio mafioso in capo al
Lauretta ed al Puccio, nel presupposto che il clan mafioso “Carbonaro Dominante” riconducibile
alla c.d. Stidda’ non poteva essere annoverato quale gruppo mafioso facente parte delle c.d.
mafie storiche non considerando che il concetto di mafia non tradizionale non può trovare
applicazione in quei territori quali la Sicilia ove da sempre i fenomeni mafiosi sono radicati.
Osserva, poi, che era evidente la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui
aveva sminuito la valenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a carico di entrambi i
predetti soggetti;
b. con il terzo motivo deduce, per altro verso, mancanza, contraddittoria o manifesta
illogicità della motivazione. Lamenta che nel caso di specie emergeva con assoluta evidenza
come il quadro indiziario era stato frazionato dal Tribunale del riesame con il risultato di
giungere ad un vero e proprio travisamento della prova;
c. con il quarto motivo deduce mancanza, contraddittoria o manifesta illogicità della
motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni del Lauretta
il quale aveva riferito un suo “interesse”, meramente caritatevole ed umanitario, quanto alla
destinazione dell’ edificio pubblico quale centro di assistenza per disabili che egli, viceversa,
voleva gestire nel suo interesse quale soggetto legato alla criminalità mafiosa;
d. con il quinto motivo deduce mancanza, contraddittoria o manifesta illogicità della

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benefici vari inerenti la attività di smaltimento di rifiuti esercitata dal predetto ed in favore del

motivazione nella parte in cui il Tribunale, con specifico riferimento alla posizione di Di Pietro
Raffaele e Giunta Raffaele nella misura in cui postulava lo spessore mafioso di entrambi, oltre
che “I’ attualità della mafiosità” dei medesimi, laddove la contestazione elevata nei riguardi di
questi era quella di avere svolto il ruolo di intermediari tra le figure politiche ed i mafiosi,
avendo indicato la Pubblica Accusa in seno all’imputazione l’appartenenza/contiguità del Di
Pietro e del Giunta al clan mafioso al solo fine di rafforzare la descrizione del sistema di

3. Il difensore di Nicosia Giuseppe ha depositato memoria in data 16/03/2018 con la
quale nel rilevare che la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame era dettagliata,
coerente e conforme a diritto e che la Procura impugnante aveva proposto una mera rilettura
del quadro indiziario ha chiesto dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è infondato.
Va evidenziato che il Tribunale, premesso che era necessario verificare anzitutto la
sussistenza, in capo al Lauretta ed al Puccio della qualifica soggettiva che li avrebbe posti nella
condizione di poter procurare i voti necessari ad onorare il patto intervenuto con il politico,
verifica al cui esito era strettamente collegato il successivo vaglio delle modalità con le quali si
sarebbe esteriorizzato l’accordo in ordine all’utilizzo del metodo mafioso nel procacciamento dei
consensi elettorali e rilevato che la contestazione mossa ad entrambi era quella di aver stretto
illecito accordo con i fratelli Nicosia nella qualità di appartenenti al clan mafioso “Carbonaro
Dominante”, ha ritenuto con una motivazione che non è né carente né illogica né
contraddittoria che tale qualifica soggettiva sia in capo al Lauretta che in capo al Puccio non
era stata adeguatamente riscontrata dagli esiti delle indagini effettuate nel presente
procedimento tenuto conto della circostanza che le condanne per mafia a loro carico erano
risalenti e che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nei confronti dei predetti erano
generiche.

5. Tanto osservato va considerato che «In tema di motivi di ricorso per cassazione non
sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua
manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato
quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa
conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la
persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando
non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati
probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a
conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0.,
Rv. 26296501).

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collusione tra politica e mafia locale.

Questa Corte non può, invero, sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di
merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e
conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte; in tema
di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne’ quello di
“rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito
esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di motivazione è stato

e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai
quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di
legittimità.
5.1. In materia di misura cautelari la S.C. ha, in particolare, chiarito che il controllo di
legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito
circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono
inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di
merito). (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014 – dep. 19/11/2014, Contarini, Rv. 26140001).

6. Ciò premesso deve evidenziarsi che la ricostruzione delle complessive emergenze
operata dai giudici – riguardante la “qualifica soggettiva” del Lauretta e del Puccio nell’ ambito
della vicenda in esame (e ciò indipendentemente da ogni questione relativa alla configurabilità
o meno della “Stidda” quale gruppo mafioso assimilabile, in qualche misura, alle tradizionali
“mafie storiche”) e la mancata prova della circostanza che gli stessi si sarebbero relazionati
con la controparte del presunto accordo illecito nella qualità di intranei al sodalizio mafioso
“Carbonaro Dominante” riconducibile alla c.d. Stidda’, in rappresentanza e per conto dello
stesso – in quanto effettuata con argomentazioni adeguate e logiche, a prescindere da ogni
considerazione sulla opinabilità e condivisibilità della stessa, non risulta per nulla inficiata dalla
diversa lettura dei dati probatori sollecitata con l’ odierno ricorso dalla Procura impugnante,
rimanendo, altresì, assorbiti i profili e le censure relativi al ruolo svolto nella vicenda in esame
dai coindagati “intermediari” Di Pietro Raffaele e Giunta Raffaele.

7. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa
sede quanto alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di NICOSIA
Giuseppe in ordine al contestato reato di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416 ter
cod. pen., le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali,
appaiono infondate sicchè il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

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esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutte le emergenze

Rigetta il ricorso.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 21/03/2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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