Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19761 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19761 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRIZZARIN STEFANO N. IL 18/10/1971
avverso la sentenza n. 178/2012 TRIBUNALE di PAVIA, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 08/01/2014

116 Frizzarin S.
Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’applicazione della pena ex
art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui all’art. 186 del codice della strada è manifestamente infondato e
quindi inammissibile.

basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In particolare
il fatto che, ai fini del computo della pena, le attenuanti generiche siano state ritenute prevalenti
sull’aggravante di cui al comma 2 bis dello stesso art. 186 non inficia per nulla l’esistenza della detta
aggravante e le conseguenze che ne derivano in tema di revoca della patente di guida.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Rocco M , co Blaiotta)

IL PRESIDENTE

iacomo Foti)

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,

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