Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19760 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19760 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’AMICO CARMELO nato il 24/07/1969 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 06/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha emesso,
in data 04/10/2017, la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di D’
AMICO Carmelo nell’ambito del procedimento penale a carico del medesimo per i
reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, tentata estorsione e porto d’
armi, aggravati ai sensi dell’ art. 7 L. n. 203/1991, ordinanza confermata dal
Tribunale di Palermo che ha rigettato, con provvedimento del 06/10/2017, l’
appello avanzato dal D’ AMICO.
2.

Contro la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione i

difensori di D’ AMICO Carmelo per i seguenti motivi:
a. violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art.
311, comma 5 bis cod. proc. pen. ed all’art. 275 comma 1 bis cod. proc. pen. per
mancanza del requisito di eccezionalità dell’esigenze cautelari di cui alla lett. e)
dell’art. 274 cod. proc. pen. e per contraddittoria motivazione in ordine agli
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Data Udienza: 21/03/2018

elementi sopravvenuti da valutare in caso di sentenza di condanna.
La difesa assume che l’ordinanza impugnata appariva meritevole di
annullamento con riferimento alla ritenuta sussistenza del requisito
dell’eccezionalità delle esigenze cautelari di cui alle lett. b) ed c) dell’ art. 274 cod.
proc. pen. Osserva che la Corte di Cassazione, relativamente alla misura custodiale
inizialmente applicata, aveva disposto l’annullamento con rinvio poiché il Tribunale
del Riesame di Palermo aveva omesso l’esame di alcune captazioni dalle quali
emergeva l’interruzione di ogni collegamento con il sodalizio mafioso di presunta

art. 311 comma 5 bis cod. proc. pen., la misura custodiale non poteva essere
rinnovata, fatta salva la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari, che dovevano
essere specificamente motivate dal giudice. Lamenta, nel caso in esame, il
Tribunale aveva omesso tale specifica ed effettiva valutazione limitandosi a ritenere
astrattamente come l’asserita eccezionalità del pericolo cautelare di reiterazione del
reato fosse desumibile dalla: “contingenza storica che caratterizza la cosca della

quale fa parte il D’Amico, che ha visto l’arresto del vertici della famiglia mafiosa di
Bagheria ….., situazione che rende straordinario il pericolo cautelare collegato allo
stato di libertà dell’indagato, che potrebbe da libero garantire il controllo degli affari
illeciti gestiti dal consorzio”.
Rileva, ancora, che l’argomentazione addotta presentava profili di insanabile
contrasto logico con diversi elementi in atti che il Tribunale avrebbe dovuto
analiticamente analizzare e motivare al fine di valutare la concreta ed attuale
(in)sussistenza del pericolo di reiterazione, precisando che dal momento in cui
aveva perso efficacia – nell’agosto 2016 – la misura custodiale disposta con
l’ordinanza genetica, non era stato acquisito a carico del ricorrente un solo
elemento o indizio tale da fare presumere un possibile e/o remoto pericolo di
reiterazione dei reati contestati.
Evidenzia che l’eventuale presenza di elementi sopravvenuti è requisito
espressamente previsto dall’ art. 275 comma 1 bis cod. proc. pen. e che i giudici
del riesame si erano limitati a generiche ed astratte affermazioni in ordine al
presunto assetto della famiglia mafiosa di Bagheria.
Assume che la manifesta mancanza di motivazione del provvedimento
appariva ulteriormente confermata dalla circostanza, anch’essa evidenziata in sede
di impugnazione, che l’odierno indagato è soggetto incensurato, privo di precedenti
penali, sicché anche l’esame inerente la personalità del soggetto -unitamente
all’assenza di elementi sopravvenuti ed all’interruzione dei rapporti con
l’associazione di ritenuta appartenenza – avrebbe potuto e dovuto condurre il
collegio ad una diversa valutazione in ordine alla sussistenza del pericolo di
reiterazione specifica del reato contestato;
b. violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per manifesta
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appartenenza e che secondo il dettato normativo, pertanto, nelle ipotesi di cui all’

mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine ad un elemento
di prova espressamente indicato e contenuto negli atti del processo.
I difensori del ricorrente assumono che la Corte di Cassazione (con la
sentenza n. 26057 del 17/05/2016) aveva disposto l’annullamento con rinvio in
ordine alla misura cautelare custodiale applicata al D’AMICO poiché il Tribunale del
Riesame di Palermo aveva omesso l’esame di alcune captazioni idonee a far
ritenere cessato ogni collegamento con la famiglia mafiosa di Bagheria.
Tali evidenze indiziarie, secondo la Suprema Corte, erano elementi che

di Bagheria o comunque un allontanamento dalla consorteria e che avrebbero
potuto influire sull’ attuale sussistenza delle esigenze cautelari”.
Ed, infatti, dall’esame di numerose captazioni agli atti, non adeguatamente
prese in considerazione dal Tribunale, emergeva, con ragionevole certezza, come
l’imputato D’AMICO fosse stato escluso da ogni coinvolgimento in seno alla
compagine mafiosa di Bagheria, per l’esistenza di contrasti con membri
appartenenti alla stessa.
La difesa deduce che l’ordinanza impugnata, infatti, si era limita a rilevare
che mentre le captazioni evidenziate erano del settembre 2015, la contestazione
validata dal G.I.P. arrivava, invece, fino ai gennaio 2016 e, pertanto, la
motivazione appariva illogica e contraddittoria poiché aveva omesso ogni effettiva
argomentazione e analisi del contenuto – chiaro ed inequivoco- delle intercettazioni
e si era soffermata esclusivamente sul dato formale dell’imputazione, cosi come
contestata, non valutando, altresì, l’ interrogatorio reso in data 20/06/2016 dal
coimputato Militello Andrea il quale aveva confermato il definitivo allontanamento
dell’ odierno ricorrente dagli affari della famiglia di Bagheria, dato questo
significativo ed idoneo a consentire il superamento del ragionamento del Tribunale
del riesame, apparendo detta ordinanza viziata anche nella parte in cui aveva
omesso di valutare la circostanza relativa allo stabile rapporto di lavoro del
ricorrente con la ditta Edofruit sita nella provincia di Ragusa (e, dunque, lontano
dal territorio di appartenenza) dimostrativa – unitamente all’inequivocabile
contenuto del compendio probatorio sopra rappresentato ed all’assenza di elementi
sopravvenuti di segno contrario – dell’ insussistenza, in concreto, di ogni pericolo
attuale di reiterazione di tutti i reati.
Precisa che il Tribunale non aveva valutato la condizione lavorativa del
D’AMICO, svolta stabilmente nella provincia di Ragusa, laddove il rientro nel
territorio di Bagheria era avvenuto esclusivamente per mere ragioni familiari e che,
comunque, sussisteva la prova del definitivo e comprovato allontanamento
dall’associazione di appartenenza da parte del ricorrente.
Osserva, ancora, che il provvedimento impugnato risultava illegittimo per
omesso esame del motivo e delle argomentazioni espresse in sede cautelare in
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“avrebbero potuto implicare una rescissione de/legami del D’AMICO con la famiglia

ordine all’interrogatorio del Militello del 20/06/2016 le cui dichiarazioni, unitamente
alle captazioni telefoniche (non adeguatamente esaminate), comprovavano
l’esclusione del D’AMICO dalla famiglia mafiosa di presunta appartenenza;
c.

violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per illogica e

contraddittoria motivazione anche in relazione alla ritenuta sussistenza
dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. b) cod. proc. pen.
Viene dedotto che l’ ordinanza appariva meritevole di integrale
annullamento anche con riferimento alla presunta sussistenza dell’esigenza

contraddittoria laddove aveva dapprima fatto riferimento allo straordinario
indebolimento della famiglia mafiosa di Bagheria dovuto agli arresti dei vertici della
stessa mentre, con riferimento ai pericolo di fuga dell’imputato e per altro verso,
aveva ritenuto “comprovata” la capacità di quell’associazione mafiosa a fornire
copertura ai propri sodali latitanti, affermazione questa, ancora una volta,
sganciata da indizi o elementi concreti rinvenibili nel procedimento in esame,
precisando che il riferimento alla copertura assicurata a latitanti quali Provenzano
Bernardo e Riina Salvatore risultava illogica in quanto tali soggetti non erano
appartenenti alla famiglia mafiosa di Bagheria, ovvero quella di presunta affiliazione
del D’ AMICO e che le latitanze dei due boss, si collocavano in periodi temporali e
contesti criminali assai differenti che rendevano la motivazione fornita non aderente
e sufficiente al caso di specie.
Peraltro, nel verificare la sussistenza dei requisiti di concretezza ed
adeguatezza del pericolo di fuga il Tribunale del Riesame aveva omesso ogni
disamina dei numerosi ed univoci elementi indiziari rappresentati in sede di
gravame, dalla difesa dell’odierno ricorrente, relativi alla circostanza che il
D’AMICO, successivamente, alla perdita di efficacia – avvenuta nell’agosto 2016 della misura custodiale originariamente disposta era rimasto in stato di libertà per
oltre un anno e nonostante ciò non erano stati acquisiti elementi ulteriori e
sopravvenuti che, come richiesto dalla normativa in esame, lasciavano residuare

cautelare del pericolo di fuga dell’odierno ricorrente risultando estremamente

contatti, incontri o anche solo frequentazioni con soggetti appartenenti alla
criminalità organizzata che, pertanto, avrebbero potuto agevolare o predisporre la
sua fuga.
Precisano che il dato oggettivo che egli aveva il centro del propri affetti a
Bagheria, dove conviveva stabilmente con la moglie e la figlia minore di 11 anni
nonché le concrete modalità dell’ arresto pochi giorni dopo la lettura del dispositivo
della sentenza di primo grado del 27.09.2017 testimoniavano univocamente l’
assenza di ogni pericolo di fuga;
d. Violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione
dei presupposti rilevanti ex art. 292 comma 2 lett. e) cod. proc. pen. ai fini del
giudizio di adeguatezza della misura custodiale in carcere.
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i

La difesa lamenta che la decisione del Tribunale appariva integralmente
mancante di un ulteriore considerazione che era stata espressamente devoluta in
sede di impugnazione cautelare vale a dire la valutazione dei diversi elementi
concreti presenti in atti, che avrebbe potuto comportare un diverso giudizio di
adeguatezza in ordine all’applicazione della sola custodia in carcere da parte
dell’Autorità Giudiziaria quali la condizione familiare e lavorativa dell’imputato, le
particolari modalità dell’avvenuto arresto, il comportamento e la personalità dell’
imputato desumibile dalla continuativa partecipazione al processo e dall’assenza di

possibile desumere un effettivo pericolo di fuga o di recidivanza del D’AMICO,
elementi tutti rilevanti anche al fini del giudizio di adeguatezza della misura
prescelta.
Viene dedotto che nel provvedimento impugnato e nell’ordinanza custodiale
di ripristino della misura emessa dal G.I.P. di Palermo non erano state indicate neppure sinteticamente – le specifiche ragioni per le quali non erano siano state
ritenute satisfattive delle esigenze cautelari le altre misure cautelari coercitive
previste dal codice dì rito e, in particolare, gli arresti domiciliari, anche con gli
strumenti di controllo (c.d. braccialetto elettronico di cui all’art. 275 bis, comma 1
cod. proc. pen.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze mosse dal ricorrente non
tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di
valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed immuni da vizi logici o giuridici.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che in tema di misure cautelari personali, le “eccezionali
esigenze cautelari” che – ai sensi dell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., per
come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 – consentono di procedere alla
rinnovazione della misura nel caso di perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa
dovuta all’impossibilità del Tribunale di addivenire, per ragioni formali, ad una
decisione nel merito sulla richiesta di riesame, si identificano nella “imminenza del
pericolo”, inteso come elevata probabilità non soltanto della commissione delle
condotte che si intende prevenire, ma altresì delle concrete occasioni per la
commissione di tali condotte. (Sez. 3, n. 28957 del 02/02/2016 – dep. 12/07/2016,
Tremante, Rv. 26747201).
Occorre, quindi, osservare che il Tribunale del riesame ha ritenuto
correttamente sussistenti le eccezionali esigenze cautelari in relazione agli attuali
assetti della cosca mafiosa di Bagheria di cui il D’ AMICO è risultato fare parte:
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precedenti penali nonché la mancanza di elementi sopravvenuti dal quali era

trattasi di motivazione congrua in fatto, non illogica e corretta in diritto, tale da
resistere alle generiche censure di parte ricorrente che non ha negato, se non in
modo del tutto generico ed apodittico, la sussistenza dei fatti storici indicati dai
giudici del riesame.

3. Deve, poi, evidenziarsi che anche gli ulteriori motivi appaiono
manifestamente infondati.
3.1. Va, invero, osservato che i giudici del Tribunale del riesame, con

questa sede, hanno confermato la ricostruzione operata nell’ ordinanza genetica dal
Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo che aveva correttamente ritenuto non
superata la presunzione di cui alli art. 275 comma 3 cod. proc. pen. in relazione alli
esigenza cautelare di cui alla lett. c) dell’ art. art. 274 cod. proc. pen, in ragione del
dato temporale, risultante dagli atti, riguardante la partecipazione del D’ AMICO all’
associazione “Cosa Nostra” fino alla data, assai recente, dei primi del 2016 (I’
ordinanza cautelare è dell’ ottobre 2017).
Deve, del resto, escludersi che sia emersa in atti la prova della rescissione di
ogni legame con il sodalizio, sulla base degli elementi indicati dalla difesa, specie
ove si ponga mente alla circostanza che siffatta evenienza non ricorre allorquando
l’indagato sia stato semplicemente “posato” dall’organizzazione criminale, e cioè
operativamente “accantonato” ma non estromesso dal sodalizio delinquenziale di
cui il partecipe continua ad essere membro, come correttamente ritenuto dai giudici
di merito.
3.2. Occorre, ancora, ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di
prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al
controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori
logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove
esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una
diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6^,
3000/1992, Rv. 192231 Sciortino), sicchè non appare censurabile il provvedimento
impugnato laddove non avrebbe tenuto in debita considerazione taluni elementi
probatori (in particolare l’ interrogatorio reso da tale Militello Andrea), in effetti,
comunque, valutati ma ritenuti privi di rilievo significativo.
Il superiore ragionamento, congruo e logico, non risulta, del resto, per nulla
inficiato dalle censure formulate dal ricorrente basate su contestazioni che mirano a
parcellizzare il complessivo impianto indiziario.
3.3. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca
assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di
specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche
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ragionamento adeguato in fatto e corretto in diritto e, quindi, non censurabile in

quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la
ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008,
Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N.
1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv.
237012). Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio
di motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) – risulta
essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente

giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua
adeguatezza.
3.4. Deve, ancora, precisarsi relativamente agli altri motivi di censura che
in tema di custodia cautelare in carcere applicata, ex art. 275, comma 1-bis cod.
proc. pen., nei confronti del condannato in primo grado per il delitto di associazione
di tipo mafioso valgono le presunzioni previste dall’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, sicchè sussistono sia la
presunzione relativa di pericolosità sociale, la quale può essere superata solo
quando risulti che l’imputato abbia rescisso i vincoli che lo legavano al sodalizio
criminale o se ne sia irreversibilmente allontanato, sia la presunzione assoluta di
adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che, in caso di mancato
superamento della presunzione relativa, impone l’applicazione della misura di
maggior rigore (Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017 – dep. 16/10/2017, P.M. in proc.
Iannazzo, Rv. 27185501).
3.5. Va, altresì, osservato che nella specie in punto di esigenze cautelari il
Tribunale ha motivato congruamente osservando che le stesse scaturivano, oltre
che dal pericolo di recidivanza, dal pericolo di fuga ritenuto attuale in relazione
all’entità della pena irrogata che andava valutata non in quanto tale ma in quanto
indicatrice della spinta a sottrarsi alla pena (conf. Cass. Pen. Sez. 6, del
05.11.2003 n. 47795) nonché indicatrice della facilità con la quale l’imputato
potrebbe avvalersi di appoggi per un eventuale espatrio, ricavati dall’accertata
partecipazione ad una associazione di stampo mafioso che in passato aveva
garantito un’ampia rete di protezione a soggetti latitanti (conf. Cass. Pen. Sez. 6
del 28.06.1993 n. 2034).
3.6. Il ricorrente propone al riguardo le censure sopra ricordate ma il motivo
non coglie nel segno perché trascura la congruità, in punto di fatto, della
motivazione sopra richiamata nonché, in punto di diritto, la sua conformità ai
principi espressi in sede di legittimità, laddove si è affermato che ai fini della
applicazione, dopo condanna, della custodia cautelare in carcere, l’entità della pena
detentiva inflitta, ancorché non costituisca l’unico parametro di riferimento,
conserva però la caratteristica di elemento di imprescindibile valenza, che si colloca
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prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente

nel quadro di una più complessa valutazione in cui il giudice deve tenere conto
anche della natura e della gravità del reato in funzione del giudizio di probabilità
che il condannato possa sottrarsi all’esecuzione della sentenza quando essa
divenga irrevocabile (vedi sul punto Cassazione penale, sez. 1, 18/12/2009, n.
5468).
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che la condanna a dieci anni di
reclusione per partecipazione ad associazione di tipo mafioso giustificava l’esistenza
di un concreto pericolo di fuga, anche avuto riguardo alla circostanza che in passato

31 maggio 2005, n. 22188, Giuliano, ivi, n. 232163).
In proposito va precisato che appaiono del tutto infondate le contestazioni
della difesa circa la asserita illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto
il riferimento alli indebolimento della cosca mafiosa di Bagheria (preso in
considerazione per dimostrare le “eccezionali esigenze cautelari”) non vale di per sé
ad escludere la capacità del sodalizio di favorire la latitanza dei suoi affiliati e per
altro verso gli elementi addotti dalla difesa, quanto alla condotta tenuta dal D’
AMICO nel corso del processo e subito dopo la lettura del dispositivo, non sono tali
da incrinare il ragionamento operato dai giudici di merito circa il pericolo di fuga.
Le censure proposte trascurano, inoltre, di considerare che la motivazione
impugnata ha corroborato in maniera significativa il giudizio sulle esigenze cautelari
anche in ordine all’ulteriore elemento del pericolo di reiterazione del reato per cui il
D’ AMICO era stato condannato, attesa l’accertata partecipazione all’associazione
mafiosa, acclarata sino ad epoca recente, risultando privi di decisivo rilievo gli
elementi rilevati dalla difesa circa la asserita e non provata rescissione di ogni
legame con il gruppo malavitoso, non potendosi, quindi, applicare, come
correttamente ritenuto dai giudici di merito, una misura custodiale meno gravosa.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro
duemila.
4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rinnessione in libertà
del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia
trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto
perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

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quel consorzio malavitoso aveva favorito la latitanza degli associati, (conf. Sez. I 1,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co-l-ter disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 21 Marzo 2018
II presidente

II consigliere estensore

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