Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1976 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1976 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERESSINI ANTONIO N. IL 04/02/1948
avverso la sentenza n. 5648/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

OSSERVA

Il ricorso di PERESSINI Antonio è inammissibile perché manifestamente infondato.
Lamenta il ricorrente la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 648 co 2 c.p.
Con riguardo alla mancata concessione del danno lieve la difesa del ricorrente lamenta
la mancata valutazione di ogni elemento del fatto, sia oggettivo che soggettivo, non

che è vero che, ai fini dell’applicazione dell’ipotesi di particolare tenuità prevista dall’art.
648 cpv. c.p. non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si
deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto e, dunque,
non solo alla qualità della res proveniente da delitto, ma anche alle modalità dell’azione,
ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole e, in sostanza, alla condotta
complessiva di quest’ultimo (cfr. Cass. Sez. 2 n. 2667 del 9.4.97, dep. 15.5.97;Cass.
Sez. 1 n. 9774 del 20.9.96, dep. 14.11.96; Cass. Sez. Un. 16 del 10.1.95, dep.
15.6.95; Cass. Sez. 1 n. 10562 del 2.5.90, dep. 25.7.90; Cass. Sez. 1 n. 7394 del
7.2.89, dep. 19.5.89, e numerose altre).
Pertanto, fra gli elementi da prendere in considerazione ai fini dell’ipotesi in discorso
vanno compresi tutti quelli previsti dall’art. 133 c.p. e, quindi, anche i precedenti penali
dell’imputato. Nel quadro di tale giurisprudenza questa Suprema Corte ha altresì
puntualizzato che in tema di ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente ai
fini della valutazione della particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell’art. 648
c.p., nel senso che se esso non è particolarmente lieve deve comunque escludersi la
tenuità del fatto, essendo superflua ogni ulteriore indagine; e solo se è accertata la lieve
consistenza economica del compendio ricettato si può procedere alla verifica degli
ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 c.p., che consentono di configurare l’ipotesi di
cui al cpv. dell’art. 648 c.p., fermo restando che essa può essere esclusa ove emergano
elementi negativi sia sotto il profilo strettamente oggettivo (quali l’entità del profitto)
sia sotto il profilo della capacità a delinquere dell’agente (Cass. Sez. 2 n. 4581 del
23.3.98, dep. 18.4.98; cfr. altresì Cass. Sez. 2 n. 6898 del 18.5.93, dep. 9.7.93; Cass.
Sez. 2 n. 7821 del 2.4.92, dep. 8.7.92)
In altre parole, la particolare esiguità del valore del bene è requisito necessario,
ancorché non sufficiente, per il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648
cpv. c.p. (cfr. Cass. Sez. 2 29.5.09, Lensi).
È quanto ha correttamente fatto l’impugnata sentenza, che ha escluso l’ipotesi
attenuata di cui all’art. 648 cpv. c.p. per difetto del requisito necessario dell’esiguità del
valore del bene oggetto di ricettazione, valore che ben può essere ricavato, nel caso
specifico, dal fatto che trattasi di un orologio Rolex d’oro e due PC Asus.
1

potendosi esclusivamente fare riferimento al valore della cosa. Sul punto deve rilevarsi

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presj.nte
Antonio P ES I I O

P.Q.M.

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