Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19759 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19759 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAJHI FETTAH N. IL 01/01/1979
avverso la sentenza n. 388/2012 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 08/01/2014
OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe NAJHI FETTAH veniva condannato per il reato
di cui all’art. 116 C.d.S. per guida di un’auto Fiat Punto senza patente (acc. in
Battipaglia -SA- il 12\11\2009). All’imputato veniva irrogata la pena di C 3.000= di
ammenda.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure formulate sono manifestamente
infondate.
Invero l’ignoranza della lingua italiana è smentita documentalmente. Infatti il ricorso
per cassazione è stato presentato personalmente dall’imputato ed è redatto in lingua
italiana.
Per altro verso, se il ricorso dovesse ritenersi riconducibile alla mano del difensore che
ha autenticato la firma dell’imputato, Avv. Maria Chirico del Foro di Vallo della
Lucania, egualmente il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto detto difensore non è
iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la nullità della sentenza
essendo stato processato senza che conoscesse la lingua italiana e senza l’ausilio di un
interprete.