Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19758 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19758 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALLO Giuseppe Flavio, nato a Gela il 27/06/1995
avverso l’ordinanza emessa in data 26/10/2017 (dep. il 01/12/2017) dal Tribunale
di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
limitatamente alle esigenze cautelari;
udito il difensore del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
associandosi, in subordine, alle conclusioni del P.G. (rappresentando che la misura
era stata attenuata e poi revocata dal G.i.p.)

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/10/2017 (dep. il 01/12/2017), il Tribunale di
Caltanissetta ha confermato, in sede di riesame, l’ordinanza applicativa della
misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 22/09/1997 dal G.i.p. del
Tribunale di Caltanissetta nei confronti di GALLO Giuseppe Flavio, in relazione al
delitto di tentata estorsione pluriaggravata di cui al capo H) dell’imputazione
provvisoria, a lui contestato in concorso con il padre GALLO Gaetano Massimo e
CATTUTO Rosario.

Data Udienza: 08/03/2018

2. Ricorre per cassazione il GALLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo;
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
sussistenza della gravità indiziaria. Si evidenzia anzitutto l’irrilevanza delle
conversazioni del 24/04/2016, pur valorizzate in sede applicativa della misura, che
riguardavano le richieste estorsive rivolte da CATTUTO Rosario per conto di GALLO
Gaetano Massimo (padre del ricorrente) nei confronti di PASQUALINO Giovanni, in
quanto l’episodio che vedeva coinvolto il ricorrente concerneva richieste rivolte a
uno o due soggetti rumeni. Si evidenzia poi l’insussistenza di denunce delle

una connivenza non punibile, in quanto egli si era limitato ad accompagnare il
CATTUTO – che neppure conosceva – a Butera su indicazione del padre, il quale
peraltro aveva ritenuto di non coinvolgerlo perché il soggetto cui richiedere il
danaro avrebbe potuto infastidirlo (il ricorrente aveva a Butera la propria
fidanzata); egli inoltre non aveva assistito al colloquio del CATTUTO, che aveva
poi riportato a Gela.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze
cautelari. Si censura la valutazione del Tribunale per l’assoluta occasionalità della
vicenda e l’incensuratezza del ricorrente

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che le censure svolte dal difensore del GALLO n punto di
gravità indiziaria siano infondate.
1.1. È anzitutto utile richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo
interpretativo secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di
legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo
spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive
dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del
tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato
al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la
congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento»
(Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; in senso analogo, cfr. tra
le altre Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il percorso argomentativo
svolto dal Tribunale risulta immune da censure, avendo anzitutto ricostruito la
materialità del fatto sulla base delle risultanze captative e delle stesse dichiarazioni
degli indagati (da cui era emerso che, su incarico del padre, il ricorrente aveva
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persone offese, e la possibilità di ricondurre il ruolo del GALLO Giuseppe Flavio ad

accompagnato in auto il CATTUTO a Butera, dove questi doveva riscuotere un
credito vantato da GALLO Giuseppe Flavio nei confronti di soggetti di nazionalità
rumena, attenendosi alle “istruzioni” intimidatorie impartitegli telefonicamente
dallo stesso padre del ricorrente). Il Tribunale nisseno ha inoltre ritenuto non
credibile la tesi difensiva della totale inconsapevolezza, da parte di GALLO
Giuseppe Flavio, delle ragioni della trasferta a Butera, in base ad una serie di
considerazioni: l’inverosimiglianza dell’ipotesi secondo cui, durante l’intero viaggio
verso Butera, egli non avrebbe rivolto alcuna domanda al CATTUTO; il carattere

valorizzata dalla difesa (posto che, in quell’occasione, il primo aveva detto al
secondo di non recarsi dalla persona offesa insieme al proprio figlio, per paura di
ritorsioni); la contraddittorietà emersa nella versione del ricorrente sia quanto alla
pregressa conoscenza del CATTUTO, da lui negata (laddove invece GALLO Gaetano
Massimo aveva detto di conoscerlo perché dipendente dell’impresa gestita dal
figlio); la scarsa credibilità della versione difensiva secondo cui il ricorrente
avrebbe lasciato il CATTUTO a Butera senza mai più rivederlo (non essendo emersa
alcuna modalità alternativa di viaggio di ritorno del CATTUTO); la mancanza di
riscontri alla versione difensiva nella parte in cui fa riferimento alla residenza della
fidanzata.
Tali linee argonnentative – fondanti l’affermazione della gravità indiziaria a
titolo di concorso nel reato, in relazione al consapevole contributo consistito
nell’accompagnamento a Butera del CATTUTO – appaiono connotate da puntuali
richiami alle risultanze acquisite, e prive di “illogicità evidenti” deducibili in questa
sede. Condivisibile, per altro verso, appare la qualificazione giuridica nell’alveo
della tentata estorsione, avuto riguardo alle modalità della condotta posta in
essere da soggetti terzi rispetto al titolare del credito (cfr. sul punto Sez. 2, n.
46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360), all’appartenenza ad un’associazione
mafiosa da parte di due dei concorrenti, alla metodologia di intervento sui debitori.
2. Fondato è invece il motivo di ricorso concernente la sussistenza di concrete
e attuali esigenze cautelari.
La motivazione dell’impugnata ordinanza fa invero riferimento alla sussistenza
sia del pericolo di inquinamento probatorio sia di quello di reiterazione di condotte
analoghe, senza peraltro indicare compiutamente gli elementi fondanti siffatte
conclusioni. E ciò tenuto conto, da un lato, della condotta specificamente posta in
essere dal GALLO, della mancata indicazione di precedenti o pendenze
valorizzabili, dell’assenza (o comunque della mancata deduzione) di risultanze
indicative di ulteriori e “autonomi” contatti tra il ricorrente e le persone offese, al
di là dell’episodio oggetto di contestazione; d’altro lato, ai fini che qui
specificamente interessano, non può conferirsi un dirimente rilievo alla circostanza

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non dirimente della conversazione tra il padre del ricorrente ed il CATTUTO

- valorizzata invece dal Tribunale (cfr. pag. 11) – dell’assenza di un contributo
collaborativo da parte del GALLO e alla mancanza di riscontri alla versione fornita.
Tali considerazioni impongono l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con
rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo

Così deciso il 8 marzo 2018

Il Consigli re estensore
Vittorio Pazienza

giudizio

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