Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19757 del 28/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19757 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KONSTANTINOV IVIKA, nato ad Amburgo il 20.1.1961,
avverso l’ordinanza emessa il 2 novembre 2017 dal Tribunale del riesame di
Roma,
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 28.2.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Pietro Molino, che ha
concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Francesco De Cristofaro, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 novembre 2017 il Tribunale del riesame di Roma ha
rigettato l’appello proposto da Konstantinov Ivika, in atti generalizzato, avverso
l’ordinanza del GIP di Tivoli, che aveva a sua volta rigettato l’istanza tesa ad
ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame l’indagato (con l’ausilio di un
avvocato iscritto all’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo violazione della legge processuale e vizi di motivazione, per avere il
Tribunale del riesame, innanzitutto, “travisato la premessa del fatto valutato”,

Data Udienza: 28/02/2018

avendo ridotto il grave quadro vascolare dell’indagato in una vasculopatia
occludente delle arterie degli arti inferiori, mentre l’aorta e gli assi iliaci,
richiamati nella documentazione clinica prodotta, sono vasi presenti all’interno
dell’addome e la loro rottura o stenosi potrebbe provocare un rischio di vita.
Il Tribunale del riesame, poi, avrebbe affermato che le emergenze di
accertamento potrebbero essere salvaguardate ex art. 11 dell’Ordinamento
penitenziario, senza però disporre la pur necessaria perizia e così violando l’art.
299 c.p.p., che imporrebbe l’esecuzione di accertamenti diagnostici in presenza

Il menzionato Tribunale, infine, avrebbe offerto una motivazione non logica
anche sull’inadeguatezza della misura prevista dall’art. 275 bis c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi del

necessario requisito della specificità.
1.1 Deve premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari
personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure
riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., Sez.
V, sentenza n. 46124 dell’8 ottobre 2008, CED Cass. n. 241997; Sez. VI,
sentenza n. 11194 dell’8 marzo 2012, CED Cass. n. 252178).
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle
esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se
si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell’assoluta
mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, rimanendo
“all’interno” del provvedimento impugnato.
1.2 Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che le censure del ricorrente,
pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di
una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale del riesame,
che, con motivazione adeguata ed immune da vizi censurabili in questa sede,
ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Gip.
1.3. In particolare, va sottolineato che non può condividersi il rilievo
difensivo in ordine al “travisamento della premessa del fatto valutato”, che il
Tribunale del riesame avrebbe effettuato non prendendo in considerazione i
problemi di salute del ricorrente, relativi all’aorta e agli assi iliaci.
Difatti, nell’atto di appello, presentato avverso l’ordinanza del Gip, l’odierno
ricorrente aveva evidenziato di avere una gonartrosi bilaterale, oltre che
vasculopatia e un nodulo polmonare.

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delle patologie descritte dall’art. 275, comma 4 bis, c.p.p..

Nella memoria, depositata dinanzi al Tribunale del riesame, il medesimo
ricorrente ha riprodotto il referto in cui venivano elencati anche

“apposizioni

parietali non stenosanti nell’aorta e multiple placche atero-calcifiche negli assi
iliaci” ma non può sottacersi che la valutazione di tale referto – effettuata dal
medico specialista dott. Antonio Labianca (come riprodotta nella stessa
memoria) – era nel senso della necessità di accertamenti diagnostici approfonditi
per noduli polmonari e per formazioni ipodense epatiche, oltre che per severa
vasculopatia occludente delle arterie degli arti inferiori. Il medesimo specialista
“mancata continuazione delle terapie e degli

accertamenti preposti alle suddette patologie”, vi era il “rischio vascolare con
ripercussioni su tutto l’ambito circolatorio, coronarie comprese”.
E’ evidente, quindi, che l’anzidetto specialista (che pure aveva prospettato
gli effetti, futuri e conseguenti all’omessa somministrazione delle terapie e alla
mancata effettuazione degli accertamenti) aveva posto l’accento sulla necessità,
nell’attualità, di accertamenti diagnostici a causa dei noduli polmonari, delle
formazioni epatiche e della vasculopatia occludente delle arterie degli arti
inferiori, ossia su accertamenti determinati dalle stesse problematiche indicate
dal Tribunale del riesame.
Da ciò consegue che il ricorrente non può dolersi in questa sede di
un’asserita omessa valutazione esauriente, da parte del Tribunale del riesame, di
tutto il quadro clinico in questione, atteso che il menzionato Tribunale ha preso
in considerazione le stesse patologie poste in risalto dallo specialista sopra
indicato.

1.4 Né può essere censurata la decisione del medesimo Tribunale relativa
alla mancata effettuazione di una perizia.
Questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 55146 del 19/12/2016, Rv. 268930) ha
avuto modo di affermare che in tema di misure cautelari, nel caso in cui il
giudice ritenga di non accogliere immediatamente, sulla base della
documentazione sanitaria acquisita, la richiesta di revoca o di sostituzione della
custodia cautelare in carcere, fondata sulla prospettazione della particolare
gravità delle condizioni di salute dell’indagato incompatibili con lo stato di
detenzione, non è obbligato a nominare un perito se non risulta formulata una
diagnosi di incompatibilità o comunque non si prospetta una situazione
patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.
Nel caso in esame, il Tribunale, con valutazione insindacabile in questa sede,
ha ritenuto che dalla documentazione acquisita non risultassero patologie
dell’imputato incompatibili con il regime carcerario e che, di contro, le
emergenze di accertamento potessero essere salvaguardate ex art. 11

3

aveva aggiunto che, in caso di

dell’ordinamento penitenziario. Dal che conseguiva la non necessità di disporre la
nomina di un perito.
1.5 Immune da vizi è anche la motivazione con cui è stata ritenuta
inadeguata la misura degli arresti domiciliari.
Al riguardo, infatti, il Tribunale del riesame ha rimarcato che

“racclarata

pericolosità sociale del prevenuto, che si ricava agevolmente non solo dalle
modalità di commissione dei reati per cui si procede ma anche dalla presenza di
numerosi precedenti specifici.., non consente di fare affidamento sulla capacità

attenuata”.

Peraltro, il medesimo Tribunale ha evidenziato che il ricorrente è

gravato anche da un precedente per evasione.
2. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile e a tale declaratoria
consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi
che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa
(Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta
colpa – della somma indicata in dispositivo a titolo di sanzione pecuniaria.
3.

Va infine disposto che la cancelleria provveda ad effettuare gli

adempimenti di cui all’art. 94 1-ter disp. attuaz. c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1-ter disp.
attuaz. c.p.p..
Così deciso in Roma, udienza camerale del 28 febbraio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuseppina A. R. Pacilli
g

Piercamillo Davigo

del prevenuto di attenersi alle prescrizioni conseguenti alla misura di detenzione

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