Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19757 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19757 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTENERO NINO N. IL 14/05/1956
avverso l’ordinanza n. 2241/2012 TRIBUNALE di LATINA, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

OSSERVA
1. Con ordinanza del 4\2\2013 il Tribunale di Latina rigettava l’eccezione di
incompetenza territoriale avanzata dal difensore di Montenero Nino, imputato del
delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell’imputato
evidenziando la erronea applicazione delle norme sulla competenza fatta dal
Tribunale.
3. Il ricorso è inammissibile.
Nel nostro sistema processuale vige il principio di tassatività oggettiva e soggettiva
delle impugnazioni : “La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice
sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere
impugnati”.
Un’ordinanza emessa in sede dibattimentale, che non riguardi la libertà personale, non
è autonomamente impugnabile.
Dispone infatti l’art. 586 c.p.p. che “Quando non è diversamente stabilito dalla legge,
l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel
dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con
l’impugnazione contro la sentenza…”.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 1.000= in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

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