Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19756 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19756 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

SEMPLIFICATA

sul ricorso proposto da:
BIDDECI MICHELE N. IL 24/10/1958
avverso l’ordinanza n. 1487/2017 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
08/11/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
-f~/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione BIDDECI Michele avverso il provvedimento del Tribunale del
riesame di Palermo che 1’8.11.2017 ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale che
in data 26.10.2017 gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in
ordine ai reati di detenzione di arma clandestina e ricettazione.
Deduce il ricorrente vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria
e delle esigenze cautelari. Contesta la valutazione degli elementi indiziari operata dai

Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente ha proposto doglianze che si
riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale indiziario, puntualmente
delibato dei giudici del Riesame i quali hanno offerto – su tutti i punti della vicenda ora
nuovamente rievocati dal ricorrente – una motivazione del tutto esauriente, contestabile
solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti
risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in
concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del
fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni
adottate dai giudici del riesame.
Generica è la doglianza in punto esigenze cautelari per mancato confronto argomentativo
con le motivazioni del provvedimento impugnato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C
2.000,00.
Così deliberato in Roma il 14.2.2018.
Sentenza a motivazione semplificata.
Il Consigliere estensore
Giovanna
– VERGA

Il Presidente
Pierc \illo DAVIGO

giudici di merito.

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