Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19756 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19756 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONFESSORE GIUSEPPINA N. IL 07/04/1967
avverso la sentenza n. 15639/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
04/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
109 Confessore Giuseppina
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputata in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: si argomenta
che le indagini subito esperite hanno consentito di accertare che la donna non era titolare di patente.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
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IL PRESIDENTE
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(Giacomo Foti)
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responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del Codice della strada è manifestamente infondato e