Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19755 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19755 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VARESE
nei confronti di:
DEL POPOLO CRISTALDI GIANLUCA N. IL 27/12/1962
ERMOLLI GIAN PAOLO N. IL 16/10/1958
BIGNAMI DORA N. IL 19/12/1957
BRAMANTE LUIGI N. IL 13/03/1932
ZAMPROTTA GIAN ENRICO N. IL 19/12/1942
PRESUTTO GIUSEPPE N. IL 18/01/1953
avverso l’ordinanza n. 33/2017 TRIB. LIBERTA’ di VARESE, del
13/07/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
.4),/

Uditi difensor Avv.;
h.

3-1-

__A2

• (:),)2C-ZTh

Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE di Varese
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che il 13 luglio 2017 ha dichiarato la
nullità per carenza di motivazione dei decreti di perquisizione e contestuali sequestri
emessi dal pubblico ministero presso il Tribunale di Varese in data 9 giugno 2017 con
riferimento ai locali della società GRUPPO DIMORAE Srl, legalmente rapresentata da

Gianluca, BIGNAMI Dora, BRAMANTE Luigi, PRESUTTO Giuseppe e ZAMPROTTA Gian
Enrico.
Riteneva il Tribunale che nonostante il pubblico ministero con decreti del 3 e 4 luglio
2017 avesse disposto il dissequestro, previa copia dei documenti cartacei, e la
restituzione ad ERMOLLI Gianpaolo e a tutti gli altri indagati di tutti i beni oggetto di
sequestro in seguito alle perquisizioni indicate, permaneva in capo ai ricorrenti
l’interesse all’istanza di riesame, proprio sul presupposto che il pubblico ministero aveva
disposto l’estrazione di copia della documentazione cartacea oggetto di ablazione.
Circostanza che aveva determinato la permanenza del vincolo ablatorio sui beni. A tal
proposito osservava che a seguito delle perquisizioni e dei sequestri erano stati acquisiti
elementi di prova la cui utilizzabilità nell’eventualmente instaurando giudizio di merito
non poteva che dipendere dal previo accertamento della legittimità delle modalità di
acquisizione.
Considerava i decreti di perquisizione del tutto immotivati, in ordine ai reati per cui si
procedeva, in ordine alle esigenze probatorie poste a fondamento delle perquisizione e
in ordine al vincolo che legava gli ambienti oggetto delle perquisizione con i delitti
contestati.
Deduce il pubblico ministero:
1. abnormità strutturale dell’ordinanza che dichiara la nullità dei decreti dì
perquisizione atti sottratti all’impugnazione, nulla statuendo in ordine ai decreti
di sequestro ai quali pure si limitava l’istanza di riesame. Lamenta anche che
l’ordinanza contiene ripetute ed indebite valutazioni circa l’inutilizzabilità nel
futuro giudizio di merito delle prove acquisite con i decreti di sequestro
impugnati;
2. inammissibilità per tardività delle richieste di riesame presentate il 3.7.2017;
3. mancata declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame, considerato
che tutti i beni in sequestro erano stati restituiti. Al fine di completezza
evidenzia, in ordine alla carenza di motivazione, che la specifica contestazione

1
“t-

ERMOLLI Gianpaolo, nonché alle persone ed alle abitazioni di DEL POPOLO CRISTALDI

dei reati era contenuta nell’informazione di garanzia notificata all’indagato
contestualmente al decreto di perquisizione ed allegata allo stesso

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

successivamente adeguate le Sezioni semplici, hanno affermato, in relazione ad una
fattispecie di sequestro di un computer e di alcuni documenti che, una volta restituita la
cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l’eventuale ricorso per
cassazione contro la decisione del Tribunale del riesame, è inammissibile per
sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l’autorità
giudiziaria disponga, all’atto della restituzione, l’estrazione di copia degli atti o
documenti sequestrati; ciò in quanto il relativo provvedimento è autonomo rispetto al
decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di
tassatività delle impugnazioni. In detta sentenza era stato considerato anche l’ulteriore
aspetto relativo all’eventuale permanere, a fronte dell’avvenuta restituzione, di un
interesse ad impedire comunque l’ingresso della copia nel patrimonio probatorio
utilizzabile, sul presupposto che l’eventuale annullamento del sequestro all’esito
dell’esame travolgerebbe il presupposto di validità del conseguente provvedimento di
acquisizione probatoria, rendendolo a sua volta invalido. E’ stato però obiettato che,
anche a voler riconoscere una dipendenza tra sequestro probatorio ed estrazione di
copia tale da comportare una propagazione della nullità, doveva volgersi l’attenzione al
fatto che il riesame proposto con un sequestro ancora in atto rispondeva all’interesse,
immediato ed attuale, alla restituzione; il che non poteva avvenire con riferimento alle
copie estratte, delle quali non era in atto l’utilizzazione, che non era neppure certa,
dipendendo dalla strategia delle parti nel successivo giudizio e dalle decisioni del giudice
del processo, che non sarebbero state, peraltro, in alcun modo condizionate dall’esito
del giudizio incidentale del riesame. Si era così sostenuto che «la restituzione degli atti
originali, cartacei o digitali, previa estrazione di copie» determinava «il venir meno del
sequestro solo laddove non permanga una perdita valutabile per il titolare del bene
originale. Perdita che deve essere considerata sul piano di un diritto sostanziale e non
deve invece essere considerata quanto al semplice interesse a che la data cosa non
faccia parte del materiale probatorio»
Le Sezioni Unite sono tornate sul tema con la sentenza n. 40963 del 20 luglio 2017,
Andreucci, Rv. 270497, rivedendo i principi affermati dalla sentenza Tchmil anche alla
luce delle modifiche al codice di rito introdotte dalla legge 18 aprile 2008, n. 48, con la
2

Le Sezioni Unite con pronuncia del 24.4.2008, Tchmil, Rv. 23939701 alla quale si erano

quale è stata recepita, nell’ordinamento nazionale, la Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica, sottoscritta a Bucarest il 23/11/2001. In
particolare è stato osservato che in quella decisione non si era affrontato il tema della
estrazione di copia del dato informatico e della perdurante perdita di un diritto che
potrebbe conseguirne.
Oggetto di un eventuale sequestro può anche essere il dato informatico, la cui nozione,
sebbene riferibile, per quel che qui rileva, ai «dati, programmi ed informazioni» di cui

cod. pen.) e specificano le modalità esecutive delle perquisizioni (248, comma 2, 352,
comma 1-bis, cod. proc. pen.), dei sequestri (art. 256, comma 1, 259, comma 2, 260,
comma 2, cod. proc. pen.) e degli accertamenti urgenti (art. 354, comma 2, cod. proc.
pen.) e, più in generale, alla componente software di un sistema, risulta comunque
non chiaramente definita se non per l’ampia indicazione dell’oggetto fisico, il quale,
tuttavia, può assumere conformazioni diverse, potendo, ad esempio, riguardare un
insieme di istruzioni formulate in uno specifico linguaggio e finalizzate alla esecuzione di
determinate operazioni (come nel caso del programma applicativo), un mero insieme di
informazioni come quelle conservabili su carta, il risultato dell’elaborazione di più
informazioni o operazioni, la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti (nella forma, quindi, del documento elettronico), la riproduzione per immagine
di atti o documenti cartacei etc. La stessa Convenzione di Budapest definisce come dato
informatico «qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma
suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in
grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione».
Secondo il rapporto esplicativo adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa
(punto 197), il termine “sequestrare”, in base alla convenzione «significa prendere il
mezzo fisico sul quale i dati o le informazioni sono registrati oppure fare e trattenere
una copia di tali dati o informazioni. “Sequestrare” include l’uso o il sequestro di
programmi necessari ad accedere ai dati che si stanno sequestrando. Allo stesso modo
in cui si usa il termine tradizionale “sequestrare”, il termine “assicurare in modo simile”
è incluso per indicare gli altri modi nei quali i dati intangibili possono essere portati via,
resi inaccessibili o il suo controllo e in altro modo escluso per il sistema informatico».
Alla luce di quanto sinora riportato, sembra possa rilevarsi che la peculiarità del dato
informatico sia data esclusivamente dalle sue caratteristiche fisiche e dalle modalità di
conservazione e di elaborazione, mentre non si rilevano rilevanti differenze rispetto al
contenuto, quando rappresentativo di fatti, atti, idee, sequenze di espressioni, etc., il
quale può essere conservato anche altrove, ad esempio sulla carta.
Di tale particolarità si è fatto carico il legislatore con le modifiche apportate, per quello
che qui rileva, al codice di rito con la già menzionata legge n. 48 del 2008 (artt. 244 co
3

alle norme del codice che ne sanzionano il danneggiamento (artt. 635- bis e 635-ter

2, 247 co ibis, 254 bis, 256 co 1, 260 co 2 e 354 co 2 c.p.p.) Le norme richiamate
fanno riferimento a dati, informazioni e programmi nella loro essenza fisica e senza
riferimento ai contenuti, prevedendo la possibilità di ricercarli mediante perquisizione
del sistema informatico o telematico che li potrebbe contenere. Altro elemento comune
che si rinviene in dette disposizioni è il riferimento alla possibilità di estrazione di copie
dei dati secondo procedure, peraltro non tipizzate che ne assicurino la conformità
all’originale e la immodificabilità, allo scopo di preservare il dato acquisito isolandolo dal

eliminazione, sempre possibile anche senza il diretto intervento di un operatore, ad
esempio, se precedentemente programmata. Si tratta della c.d. copia-immagine, che
riproduce il dato duplicato nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della sua
acquisizione, poiché ciò che può rilevare, per le finalità di indagine che giustificano
l’apprensione, non è necessariamente il solo contenuto informativo del dato, ma il dato
stesso e il suo stato in un determinato periodo, potendo, ad esempio, con riferimento
ad un semplice file, risultare di interesse investigativo la data di creazione, quella di
apertura, di esecuzione o dell’ultima modifica, la proprietà, i permessi, eventuali codici
di controllo, la posizione all’interno di una determinata cartella o gruppo di cartelle etc.
L’acquisizione della copia con le modalità indicate, peraltro, consente l’estrazione di
ulteriori copie immagine e la loro successiva manipolazione per i necessari accertamenti
tecnici senza l’inevitabile trasformazione o modifica delle condizioni originali che si
avrebbe operando diversamente, rendendo peraltro detti accertamenti ripetibili
successivamente.
L’acquisizione del mero contenuto testuale di un documento conservato in formato
elettronico richiede sicuramente modalità diverse e presenta minore complessità
rispetto alle attività di acquisizione del dato da effettuarsi mantenendolo inalterato o su
un computer acceso e funzionante, per evitare, ad esempio, che lo spegnimento
disperda informazioni sulla connessione o l’accesso ad una rete o ad un determinato
sistema remoto, oppure nel caso in cui la sola ricerca del dato possa alterarne i
contenuti.
Proprio partendo da detti presupposti le Sezioni Unite Angelucci hanno affermato che
con riguardo ai dati ed ai sistemi informatici possono verificarsi diverse situazioni
rispetto alle quali il sequestro probatorio, secondo le diverse necessità, può colpire il
singolo apparato, il dato informatico in sé, ovvero il medesimo dato quale mero
“recipiente” di informazioni. Se, per quanto riguarda la prima ipotesi, è indubbio che
l’interesse ad ottenere la restituzione va riferito all’intero apparato o sistema in quanto
tale, perché specifico oggetto del sequestro, nella seconda, invece, la materiale
apprensione riguarda il dato come cristallizzato nel “clone” identico all’originale e,
perciò, da esso indistinguibile, perché riversato nella “copia immagine” solo per
4

sistema che lo contiene, impedendone la successiva elaborazione, trasformazione o

preservarne l’integrità e l’identità alle condizioni in cui si trovava al momento del
prelievo e consentire successive verifiche o accertamenti tecnici. In tale caso l’interesse
alla restituzione riguarda, appunto, il dato in sé e non anche il supporto che
originariamente lo conteneva o quello sul quale è trasferito il “clone”, sicché la mera
restituzione del supporto non può considerarsi come esaustiva restituzione della cosa in
sequestro; e ciò trova conferma anche nella ricordata definizione di “sequestro” offerta
dalla convenzione di Budapest. Diverso è invece il caso in cui un atto o un documento si

quanto in esso rappresentato, come avviene per i documenti cartacei, ben potendosi
distinguere, in tali casi, le copie dall’originale, che in questo caso sarà rappresentato dal
documento elettronico originariamente formato ed univocamente identificabile.
E hanno ritenuto che nei primi due casi ipotizzati non può trovare applicazione l’art. 258
cod. proc. pen., che riguarda espressamente i documenti, mentre tale disposizione
andrebbe considerata quando il dato informatico può essere ricondotto entro la nozione
di atto o documento, nel qual caso andrebbero apprezzate le conclusioni cui è
pervenuta la sentenza Tchmil, rilevando però che detta pronuncia non ha preso in
esame l’ipotesi in cui il documento, sia esso informatico o di altro tipo, «trasferisca il
proprio valore anche sulla copia», venendo così in gioco l’interesse alla «disponibilità
esclusiva del “patrimonio informativo”» che non verrebbe meno con la mera restituzione
fisica di quanto oggetto di sequestro. In tali casi, la restituzione non può considerarsi
risolutiva, dal momento che la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non
elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti
rispetto al contenitore, incidente su diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello
alla riservatezza o al segreto. A tale proposito sono state considerate le indicazioni
fornite dalla Corte EDU che alcune sentenze di questa Corte, successive alla sentenza
Tchmil, hanno valorizzato, concernenti non soltanto il fattore tempo come parametro di
valutazione della correttezza di un sequestro (come ricordato da Sez. 6, n. 53168 del
2016, Amores, cit. laquale richiama Corte EDU 07/06/2007, Smirnov c. Russia, nonché
Corte EDU 19/06/2014, Draghici c. Portogallo), ma anche il diritto alla libertà di
espressione di cui all’art. 10 CEDU, in particolare, la tutela della segretezza delle fonti
giornalistiche (Sez. 6, n. 24617 del 2015, Rizzo, cit., richiama Corte EDU, Grande
Camera, 14/09/2010, Sanoma Uitgevers, B.V. contro Paesi Bassi, ma v. anche Corte
EDU 19/01/2016, Gulcu c. Turchia), nonché, con riferimento all’art. 8 della
Convenzione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (Corte EDU, 22/5/2008,
Ilya Stefanov c. Bulgaria; 02/04/2015, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services
c. Francia). In tali casi è stato ritenuto che, nonostante la restituzione del supporto sul
quale il dato è contenuto, permanga comunque un interesse all’impugnazione del
provvedimento ablativo per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi. Deve
però trattarsi di un interesse concreto ed attuale, specifico ed oggettivamente valutabile
5

presenti sotto forma di dato informatico, non rilevando, in tali casi, il dato in sé, bensì

sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di interessi primari
conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nel documento, la cui
sussistenza andrà dimostrata, non potendosi ritenere sufficienti allo scopo generiche
allegazioni.
Ciò premesso deve rilevarsi che nel caso in esame dal provvedimento del Tribunale
risulta la restituzione ad ERMOLLI Gianpaolo e a tutti gli altri indagati di tutti i beni
oggetto di sequestro, previa estrazione di copia della documentazione cartacea.

disponibilità dei dati sulla base di elementi univocamente indicativi della lesione di
interessi primari conseguenti alla indisponibilità delle informazioni contenute nei
documenti restituiti, né tale interesse risulta dal provvedimento del Tribunale che ha
ritenuto ammissibile l’istanza su presupposti (possibile utilizzabilità probatoria) disattesi
dalle Sezioni Unite già nella pronuncia Tchmil.
L’istanza di riesame era pertanto inammissibile per carenza di interesse. Ne consegue
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. L’accoglimento di tale preliminare
censura assorbe le ulteriori doglianze avanzate dal Procuratore della Repubblica di
Varese.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deliberato in Roma il 13.2.2018.
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Nessuna indicazione è stata però fornita dai ricorrenti in ordine all’interesse all’esclusiva

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