Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19754 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19754 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRASSO LUIGI N. IL 19/11/1994
FIORENZA GIOVANNI N. IL 28/06/1991
avverso l’ordinanza n. 1070/2017 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
24/10/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
-Iene/sentite le conclusioni del PG Dott. /L
z
. ; ..

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorrono per cassazione GRASSO Luigi e FIORENZA Giovanni avverso il
provvedimento del Tribunale del riesame di Bologna che il 24.10.2017 ha
confermato l’ordinanza del GIP del tribunale di Bologna che in data 5.10.2017 ha
loro applicato la misura cautelare della detenzione in carcere in ordine ai reati di

Deducono i ricorrenti vizio della motivazione nella valutazione dell’adeguatezza e
della proporzionalità della misura cautelare in relazione alla natura e grado delle
esigenze attualmente sussistenti. Rilevano che la motivazione poggia
esclusivamente sulla affermata mancanza di autodisciplina nonostante
l’incensuratezza che smentisce tale giudizio prognostico negativo. Evidenziano che il
provvedimento non ha indicato le ragioni della non adeguatezza della misura degli
arresti domiciliari con bracciale elettronico limitandosi ad affermare la non idoneità
degli arresti domiciliari.
I ricorsi sono palesemente inammissibili, in quanto i ricorrenti, reiterando doglianze
già espresse in sede di riesame, si sono limitato a censurare profili di carattere
meramente valutativo, rinnovando contestazioni in punto di adeguatezza e
proporzionalità della misura, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente
scandagliate dai giudici di merito. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare
un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi
una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai
giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico. La
giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare
che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato
su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma
dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione
(Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2002,
Notaristefano; Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4, 29 marzo 2000, Barone;
Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic).

1

concorso in tentata rapina pluriaggravata.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare
in euro 2.000,00 ciascuno.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 Disp. Att.
C. p.p.
Così deliberato in Roma il 13.2.2018.
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

P.Q.M.

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