Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19752 del 21/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19752 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data Udienza: 21/01/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LETO CARMELA N. IL 22/11/1967

avverso la sentenza n. 629/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 18/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Rg>kicAP0
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che ha concluso per 1 ,e cup,o n1.1 (k) eyuso i
Udito, per la parte civile, l’Avv

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Ritenuto in fatto

1.La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 18/6/2014, confermava la sentenza
del giudice di primo grado che aveva ritenuto Leto Carmela colpevole del reato di
omicidio colposo in danno di Carvelli Giovanbattista. A costei, medico in servizio al
Pronto soccorso dell’Ospedale di Crotone, succeduta nel turno ad altro medico che
aveva per primo sottoposto a visita il Carvelli, era addebitato di aver formulato nei

di rischio per una patologia cardiaca (essendo il Carvelli assiduo fumatore, obeso e
iperteso) e di aver escluso di valutare, in presenza dei sintomi che accusava il paziente,
un evento ischemico del miocardio o di dissecazione aortica, omettendo, altresì, di
effettuare un monitoraggio nel tempo (almeno 12 ore), anche con riferimento
all’evoluzione dei valori degli esami chimico ematologici, così come richiesto dalle linee
guida della Società Europea di Cardiologia. Ne era derivato che il Carvelli, al quale non
era stata rappresentata adeguatamente la gravità della situazione, si era allontanato
volontariamente dall’Ospedale ed era rientrato a casa, dove era deceduto per un evento
ischemico nella notte successiva (fatto del 29-30 luglio 2007). L’imputata era
condannata, altresì, unitamente al responsabile civile, al risarcimento dei danni nei
confronti delle parti civili, congiunti della vittima.

2. I giudici del merito disattendevano le argomentazioni difensive fondate sul dato
incontroverso, risultante dalla cartella clinica, del rifiuto di ricovero del paziente,
osservando che tale rifiuto non risultava essere stato opposto sulla scorta di una
sufficiente informazione diagnostica da parte del medico. Rilevavano che il giudizio si
fondava essenzialmente sull’esame della cartella clinica o foglio di pronto soccorso, dal
quale risultava che l’imputata aveva trattato e studiato il paziente in termini sufficienti e
idonei a formulare una diagnosi, una prognosi e consigli terapeutici. Ritenevano che il
rifiuto del ricovero non aveva interrotto la funzione e la posizione di garanzia della Leto

confronti del predetto diagnosi di “algia intercostale”, di aver omesso di valutare fattori

e che ciò sarebbe potuto accadere solo “laddove l’informazione fosse stata completa e
fosse stata davvero comprensiva della prospettazione della necessità, per formulare
una diagnosi completa, di ulteriori esami degli enzimi cardiaci”. Osservavano che la tesi
difensiva secondo cui tale informazione sarebbe stata fornita non era condivisibile per
quanto indicato in cartella clinica, atto che cristallizzava il tipo di cognizione che la
dott.ssa Leto aveva avuto del caso e il relativo approccio clinico. Rilevavano che, se
risultava che il paziente avesse rifiutato il ricovero, tuttavia non si desumeva
l’indicazione riguardo al reparto ove il medesimo avrebbe dovuto essere effettuato
(mancando nella citata scheda la compilazione della voce relativa), riguardo al tipo di
cure specialistiche o approfondimenti diagnostici per i quali doveva avvenire
l’ospedalizzazione, né riguardo alla sospetta patologia. Evidenziavano che la carenza
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delle informazioni era desumibile dalla circostanza che era stata formulata una prognosi
di due giorni, era stata prescritta una terapia e formulata diagnosi di probabile algia
intercostale. Rilevavano, inoltre, che ciò di cui necessitava il Carvelli era effettuare la
ripetizione degli esami degli enzimi cardiaci in pronto soccorso, considerate le condizioni
del paziente obeso, iperteso e fumatore con alcuni enzimi -sebbene non specificialterati.

motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce “travisamento commissivo della prova rappresentata
dal foglio di Pronto Soccorso”. Osserva che v’è stato un travisamento della prova,
consistente nell’ “utilizzazione di una prova inesistente o nell’utilizzazione di un risultato
di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo”. Rileva
che i giudici del merito hanno attribuito al foglio di pronto soccorso e ai suggerimenti
diagnostici in esso contenuti valore di prova correlato al momento della informazione e
della proposta di ricovero, laddove tali notazioni riguardano la fase successiva al rifiuto
di ricovero e che siffatto sfasamento determina travisamento commissivo (Cass. N.
4597 del 31/1/2014). Rileva che nella sentenza di primo grado si legge “essendo stato
prospettato al Carvelli un semplice dolore intercostale di natura non cardiaca”, mentre
la diagnosi fu di probabile algia intercostale (che non esclude la natura cardiaca della
medesima), oltre che di invio al medico curante per le cure del caso.

3.2. Mancanza di motivazione per essere solo apparente la valutazione della
testimonianza Martucci. Rileva che la valutazione del foglio di pronto soccorso era
smentita dalla testimonianza del dott. Nicola Martucci resa all’udienza del 16/10/2012,
del tutto ignorata nella motivazione del primo giudice, così ravvisandosi una
motivazione difettosa per omissione. Il teste aveva fatto riferimento alla necessità di un
ricovero per osservazione e aveva dichiarato che se il paziente si fosse ricoverato a
distanza di qualche si sarebbe provveduto a ripetere gli esami per verificare se vi
fossero modifiche della situazione, come avviene attualmente in conformità alle linee
guida. Rileva che il predetto teste era testimone del momento della informazione e della
proposta di ricovero per la ripetizione degli esami specifici inerenti agli enzimi cardiaci.

3.3. Mancanza di motivazione per essere assente un qualsiasi percorso argomentativo
relativo alla pretesa voluntas interna dell’imputata. Rileva che la Corte, sulla base di
soggettive supposizioni e non di prove, ha sviluppato la tesi secondo cui “l’annotazione
del rifiuto del ricovero, quindi, trova spiegazione con il fatto che le condizioni del
paziente potevano (secondo la Leto) anche giustificare un ricovero ma che,
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3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata, affidato a cinque

sostanzialmente, l’imputata era convinta che la situazione non fosse di gravità tale da
renderlo effettivamente indispensabile”. Osserva la ricorrente che si tratta di argomento
introspettivo dell’animus e della volontà occulta non consentito, ove il giudice ne voglia
trarre prova di colpevolezza.

3.4. Travisamento omissivo della prova rappresentata dalla testimonianza di Fico Rosa.
Osserva che anche nella deposizione della predetta, che riferisce la seguente frase al

avanti, cioè niente!”, vi era la prova che il paziente venne informato esattamente
sull’approfondimento diagnostico da effettuarsi in sede di proposto ricovero, cioè la
ripetizione degli esami già fatti.

3.5.Travisamento della prova in relazione alla posizione di garanzia dell’imputata. Rileva
l’erroneità del rilievo secondo cui la Leto avrebbe dovuto segnalare l’eventuale rifiuto
del Carvelli di effettuare gli esami enzimatici e solo in tal caso si sarebbe potuto
concludere per la completezza e l’adeguatezza dell’informazione fornita al paziente.
Risulta, infatti, dalle richiamate testimonianze di Martucci e Fico che l’imputata aveva
suggerito accertamenti diagnostici in direzione di una possibile patologia cardiaca.

Considerato in diritto

1.1 motivi d’impugnazione possono essere trattati congiuntamente, stante l’intima
connessione. Tanto premesso, il ricorso deve ritenersi fondato e va accolto alla luce
delle argomentazioni che seguono.
2. Le sentenze di primo e secondo grado non hanno chiarito, con ragionamento
adeguato che tenga conto di tutte le risultanze istruttorie, comprese quelle evidenziate
dalla ricorrente (deposizioni dei testi Martucci e Fico), le ragioni su cui si fonda il
convincimento riguardo alla ritenuta inadeguata informazione del paziente da parte del
medico, né riguardo all’incidenza di tale presunta carenza informativa sulla scelta da
parte del paziente di rifiutare il proposto ricovero. Il ragionamento che conduce
all’affermazione di responsabilità trova nel suddetto rifiuto, incontroverso e
incontrovertibile, poiché risultante dalla prova documentale costituita dalla cartella
clinica, un punto di debolezza suscettibile di essere superato soltanto attraverso un più
completo e appropriato vaglio delle risultanze istruttorie. La proposta di ricovero, infatti,
di per sé considerata, si presta ad essere interpretata come invito all’approfondimento
diagnostico e l’avvenuta effettuazione degli esami enzimatici

y

induce a ipotizzare, in

mancanza di elementi che depongono in senso diverso, che tale approfondimento fosse
diretto nello stesso senso degli accertamenti in precedenza compiuti, cioè verso
un’indagine di tipo cardiologico.
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Carvelli: “non ci hanno capito niente, quello che mi hanno fatto fino ad ora faranno in

3. Altro punto controverso è costituito dalle conclusioni, non sufficientemente suffragate
da vaglio istruttorio e da adeguato supporto logico-motivazionale, riguardo alla
convinzione interna attribuita all’imputata circa la non indispensabilità del consigliato
ricovero (motivo sub 3).

4. Per tutte le ragioni esposte la sentenza va annullata, con rinvio al giudice del merito

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte
d’Appello di Catanzaro, cui demanda il regolamento delle spese tra le parti anche per
questo giudizio.

Così deciso in Roma 21/1/2015
Il Consigliere relatore

Il Presi dente

affinché chiarisca e integri il percorso decisorio e motivazionale nei termini indicati.

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