Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19752 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19752 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUKA HEKTOR N. IL 28/06/1983
avverso la sentenza n. 5109/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRENTO, del 15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

f•••

Data Udienza: 08/01/2014

103 Muka Hector
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza recante applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il gravame è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che
l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica
della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di
cui al richiamato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in
cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che
non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. un 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla
giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che
riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,la continuazione, l’esistenza e la
comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza
di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben
essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti
valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come
insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide
esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di
affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il
patto dal medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la pena è correttamente determinata
e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.500.

Roma 8 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

CyAL.t.

)
.

I PRESIDENTE
(Giacomo Foti

oehhn,—–

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