Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19751 del 21/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19751 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORGANTI FRANCESCO N. IL 26/05/1966

avverso la sentenza n. 848/2011 CORTE APPELLO di ANCONA,
del 27/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
rytato
#

Udito, per la parte civile,

Data Udienza: 21/01/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza dell’1/3/2011,
dichiarato Morganti Francesco colpevole del reato di cui all’art. 95 del d.P.R.
n. 115/’92, per aver reso dichiarazione reddituale non corrispondente al vero,
al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, lo condannò alla
pena stimata di giustizia.

con sentenza del 27/1/2014, confermò la statuizione gravata.

2. L’imputato propone ricorso per cassazione avverso quest’ultima
decisione, allegando due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio motivazionale e violazione di
legge in quanto, a suo dire, la Corte territoriale aveva omesso di motivare in
ordine ai criteri di computo del reddito rilevante al fine di essere ammessi al
patrocinio a spese dello Stato (ed in particolare sullo scomputo degli oneri
deducibili), siccome specificati dalla sentenza n. 16583 del 28/4/2011 della
Corte di Cassazione.

2.2. Con il secondo motivo, denunziante vizio motivazionale, il
ricorrente si duole della circostanza che la Corte anconetana si era limitata a
recepire la comunicazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate, senza
prendere in esame i computi esposti dal Morganti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato.
Condivisamente questa Sezione ha avuto modo di affermare che <>

(Cass., Sez. 4, n. 28802 del

1.1. La Corte d’appello di Ancona, investita dell’appello dall’imputato,

16/2/2011, Rv. 250700). Considerazioni, queste che trovano solido appiglio
nella ratio dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, siccome delineato dal
Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 382/’85, 144/’92).
Ciò posto, il diverso orientamento rappresentato dalla decisione evocata
dal ricorrente non può essere seguito.
Quanto al secondo motivo basti osservare che non trattasi di autonoma
specifica censura, bensì di un approfondimento della prima sotto il profilo dei
conteggi, i quali, ovviamente, nella prospettiva del ricorrente non dovevano

Alla infondatezza del ricorso consegue il suo rigetto ed a norma dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 21/1/2015.

tener conto degli oneri deducibili.

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