Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19751 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19751 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAVINO GENNARO N. IL 20/03/1994
avverso l’ordinanza n. 500170/2017 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
29/09/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
r-y)
let.te/sentite le conclusioni del PG Dott. h
é, -te

Uditi difensor Avv.;

C–“-5

Data Udienza: 13/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione SAVINO Gennaro avverso il provvedimento del Tribunale
del riesame di Torino che il 29 settembre 2017 ha dichiarato inammissibile la
richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro del P.M.
datato 29.6.2017 rilevando che nel fascicolo vi erano plurimi decreti di
perquisizione e sequestro probatorio emessi dal P.M. di Torino nei confronti del

Ricorre per cassazione SAVINO Gennaro rilevando che l’articolo 581 codice di
procedura penale nella stesura preriforma non contempla tra i casi di
inammissibilità dell’impugnazione per inosservanza dei punti indicati nel
provvedimento impugnato. Aggiunge che nei confronti del Savino vi è agli atti un
unico decreto di perquisizione e sequestro del 20 giugno 2017 eseguito il 29
giugno 2017.
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 591 comma primo lett. c) cod. proc. pen. commina e comminava la
sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione per l’inosservanza delle
disposizioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen., norma, questa, che postula, tra
l’altro, l’indicazione del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 10296 del 1993
Rv. 195000).
Se è vero che per il principio del “favor impugnationis”, l’omessa od
errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato determina
l’inammissibilità del gravame solo se produce incertezza nell’individuazione
dell’atto, è pur vero che nel caso in esame il Tribunale ha dato atto proprio
dell’impossibilità di identificare il provvedimento impugnato, considerato che nel
fascicolo erano presenti plurimi decreti di perquisizione e sequestro emessi dal
Pubblico Ministero nei confronti di SAVINO Gennaro, nessuno dei quali era datato
29.6.2017, circostanza tra l’altro non smentita dal ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare
in euro 2.000,00

P.Q.M.

1

Savino, nessuno dei quali era però datato 29.6.2017

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di € 2.000,00.
Così deliberato in Roma i113.2.2018.
Il Consigliere estensore
Ugo 2,E

Giovanna VERGA

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