Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19750 del 21/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19750 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FARSI ABDELAZIZ N. IL 01/01/1975

avverso la sentenza n. 1943/2013 TRIBUNALE di PRATO, del
05/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FAUSTO IZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. go t4e,.. h A ti e-eio
che ha concluso per ,P ‘c h (A L feJk 14.4479 132-2-1 9t.), 1/(A. \,”■’ 9 OtaLL lt’-ro i ((A /Q Ltk

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Data Udienza: 21/01/2015

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RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 5\3\2014 il Tribunale di Prato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava la
pena di legge a FARSI Abdelaziz per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di un
velocipede, con tasso alcolemico rilevato di g\I 1,36 (acc. in Prato il 13\6\2010). Con la
sentenza veniva disposta la sospensione della patente per anni due.

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza ha statuito che non può essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che
discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione
stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna
abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; nei, tanto meno, può essergli
precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel
caso in cui non ne sia ancora in possesso (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 12316 del 30/01/2002
Cc. (dep. 29/03/2002), Rv. 221039).
Consegue da quanto detto che, come nel caso di specie, non può essere applicata la
sospensione della patente a colui il quale abbia commesso il fatto ponendosi alla guida di un
velocipede per la cui circolazione non era richiesta la patente (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 19413
del 29/03/2013 Cc. (dep. 06/05/2013), Rv. 255081).
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla
disposta sospensione della patente, statuizione da eliminare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di
guida, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando la violazione di legge, non potendo essere disposta la sospensione della patente se
il fatto è commesso alla guida di un mezzo che non prevede titolo abilitativo.

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