Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19750 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19750 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIGNATARO LUIGI N. IL 10/08/1983

avverso l’ordinanza n. 1424/2017 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 17/10/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
1e4e/sentite le conclusioni del PG Dott. to e_e”

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Data Udienza: 13/02/2018

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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Ricorre per cassazione PIGNATARO Luigi avverso il provvedimento del Tribunale del
riesame di Catanzaro che il 17.10.2017 ha confermato l’ordinanza del GIP del tribunale
che in data 28.9.2017 gli ha applicato la misura cautelare della detenzione in carcere in
ordine ai reati di concorso in danneggiamento seguito da incendio, tentata estorsione

Deduce il ricorrente
1. Violazione dell’art. 292 co 2 e 2 ter c.p.p. per avere il Tribunale del riesame
respinto la sollevata eccezione in ordine alla assenza di una autonoma valutazione
da parte del giudice della cautela che si è limitato a fare propri gli elementi posti a
fondamento della richiesta del pubblico ministero;
2. violazione di legge anche con riguardo alla reiezione della eccepita inutilizzabilità
del riconoscimento fotografico effettuato in data 30 aprile 2016 da Bellini
Salvatore e Quintiero Cristian, soggetti che fin dalle prime battute erano risultati
coinvolti nell’episodio in argomento dato completamente ignorato tanto dal Gip
quanto dal Tribunale;
3. violazione di legge vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza considerato l’accertato comportamento tenuto dal ricorrente nei
fatti in questione;
4. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari
considerato che nel provvedimento del Tribunale non vi è traccia delle ragioni per
le quali sono stati ritenuti sussistenti le circostanze aggravanti del metodo mafioso
e delle più persone. Sostiene che comunque nei confronti del ricorrente non può
ritenersi configurata l’aggravante del metodo mafioso. Rileva anche che il
tribunale non ha tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del
reato (17 mesi)
Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente si è limitato a riproporre le
stesse questioni già dedotte e disattese dai giudici del gravame, senza sottoporre ad
effettiva critica – rilevante in punto di vizio di legittimità – la più che esauriente
motivazione esibita su ciascuna delle questioni dedotte, circostanza che rende i motivi di
impugnazione inammissibili perché nella sostanza privi del requisito della specificità.
I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di
legittimità, ma in concreto tendono ad una rivalutazione delle relative statuizioni
adottate dai giudici del riesame. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un
esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (autonomia della valutazione del
giudice della cautela, compatibilità con l’ufficio di testimone della posizione di QUINTIERO
1

aggravata anche ai sensi dell’art. 7 D.Lg. n. 152/91.

e BELLINI, sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, sussistenza della gravità
indiziaria e attualità e concretezza del pericolo di recidivanza) in relazione ai quali
il ricorrente ha svolto generiche censure, all’evidenza tese ad un improprio riesame del
fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa
Corte.
Deve altresì rilevarsi che la questione dell’aggravante del numero delle persone è stata
sollevata per la prima volta in questa sede non essendo mai stata contestata nemmeno

motivo nuovo, inammissibile in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di €
2.000,00. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 Dip. Att. C.p.p.
Così deliberato in Roma 1113.2.2018.
Sentenza a motivazione semplificata
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Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

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nella memoria depositata in sede di riesame e datata 16.10.2017, trattasi pertanto di

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