Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19750 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19750 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO SALVATORE N. IL 10/06/1990
avverso la sentenza n. 11359/2010 TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI
NAPOLI, del 19/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di ATTANASIO
Salvatore per il reato di cui all’art. 116 C.d.S. per guida senza patente di un’auto
Lancia Y (acc. in Giugliano in Campania il 30\1\2009).

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3 0 , c.p.p. e fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che
“È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp.
Barone, rv. 216473).

Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta
assenza di specificità. Per quanto detto, il ricorso è inammissibile
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000= in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014
Il Consigli e estens
do t. F tisto I

President

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo il difetto di motivazione in
ordine alla sua affermata responsabilità.

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