Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1975 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1975 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CALIRI SALVATORE N. IL 21/11/1955
avverso la sentenza n. 506/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di PATTI, del 29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 29/11/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CALIRI Salvatore ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di annni uno e
mesi sei di reclusione per il reato previsto dall’art. 368 cod.pen., e denuncia la mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen., assumendo che la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari emessi in pagamento di un debito non integrerebbe il reato
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché, come insegna la
consolidata giurisprudenza di legittimità, la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario dato in pagamento di un debito, attribuendo al legittimo prenditore l’impossessamento o la ricezione illeciti del titolo, integra il delitto di calunnia.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente . al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2012.
contestatogli.