Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1975 del 24/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1975 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUCINOTTA TONY N. IL 07/05/1980
avverso la sentenza n. 9938/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 24/11/2015
OSSERVA
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Il ricorso di CUCINOTTA Tony è manifestamente infondato.
Dalla stessa sentenza impugnata risulta che il difensore era munito di procura speciale ex art.
446 co 3 c.p.p.
Ciò detto nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura
patteggiata tra le parti non e’ ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a
meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e
processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la
correttezza, non e’ revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha
aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non e’ legittimata, in
sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in
contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute
(Cass. Sez.III 27marzo 2001 n.18735, Ciliberti).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce
dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1500,00 euro
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura