Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19749 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19749 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORINO
nei confronti di:
ARCIULI ALENA N. IL 31/03/1976
CAVANNA LUCA N. IL 02/12/1969
avverso l’ordinanza n. 500206/2017 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
08/09/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
letle/sentite le conclusioni del PG Dott.
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71,4 75′ 1

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Uditi difensor Avv.;

) 4A-J-Y-3

Data Udienza: 13/02/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea avverso
il provvedimento del Tribunale del riesame di Torino che 1’8.9.2017 annullava il decreto di
sequestro emesso 1’8.8.2017 nei confronti di CAVANNA Luca e ARCIULI Elena, indagati
per detenzione illegale di munizioni e ricettazione di capi di abbigliamento e pezzi di
ricambio di motoveicoli, oggetto di furto denunciato il 31.1.2017 dalla ditta “Paviotti spa”,

Il decreto in esame aveva portato al sequestro di due telefoni cellulari, un computer da
tavolo, un ipad ed un notebook . Il tribunale, premesso che il Pubblico Ministero nel
disporre la perquisizione e il sequestro aveva succintamente motivato in ordine alla
necessità di individuare cose pertinente reato per cui si procede, in particolare documenti
o tracce (cartacee o digitali) inerenti la contraffazione dei documenti apparentemente
emessi dalla ditta “Paviotti spa”, e dagli indagati utilizzati per richiedere la restituzione
dei beni oggetto di precedente sequestro, rilevava che detta motivazione, considerato
che si procedeva per violazione degli artt. 697 e 648 c.p., si presentava non solo
incoerente ma anche priva di indicazione in ordine alle esigenze probatorie con riguardo a
detti reati.
Deduce il P.M. ricorrente carenza di motivazione e violazione dell’art. 247 c.p.p. In
particolare lamenta che il Tribunale non ha considerato l’importanza della contraffazione
dei documenti sulla prova del reato di ricettazione.
Il ricorso è fondato.
In proposito, sembra opportuno ricordare, anzitutto, che contro le ordinanze emesse a
norma dell’art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo (ma per effetto del rinvio
operato dall’art. 257 c.p.p. alla disposizione anzidetta il discorso vale anche per il
sequestro probatorio) il ricorso è ammesso solo per “violazione di legge” (art. 325/1
c.p.p.), per censurare, cioè, “errores in iudicando” o “errores in procedendo” (art. 606,
lett. B e C, c.p.p.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza
radicalmente viziata. Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo
quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del
tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in
guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dall’organo investito del procedimento (ex plurimis: S.U. 13.2.2004, F.; S.U.
28.5.2003, P.).
Ciò premesso non può non rilevarsi che la motivazione del provvedimento impugnato è
sicuramente eccentrica perché partendo dalla premessa che gli indagati avevano
presentato documentazione contraffatta da cui sarebbe risultata la legittima titolarità dei

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presso la quale il CAVANNA svolgeva attività di magazziniere.

beni precedentemente sequestrati, perché corpo del reato di ricettazione, chiedendone
contestualmente la restituzione, arriva a ritenere la finalità probatoria indicata nel
decreto di perquisizione e sequestro incoerente con i reati per cui era in corso il
procedimento (violazione degli artt. 648 e 697 c.p.) senza considerare che le prove della
contraffazione erano di grande importanza proprio per la prova del reato di ricettazione.
La motivazione si appalesa perciò del tutto apparente perché non si è confrontata con il
fatto che nel decreto di perquisizione e sequestro emergeva la finalità probatoria

avessero predisposto documentazione falsa al fine di dimostrare la provenienza lecita dei
beni sequestrati e quindi ottenerne la restituzione.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale del
Riesame di Torino

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino Sezione per il Riesame del
Provvedimenti Cautelari Reali disponendo la trasmissione di tutti gli atti.
Così deliberato in Roma il 13.2.2018.
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Ugo DECR

NZO

perseguita che era quella di accertare se effettivamente gli indagati di ricettazione di beni

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