Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19748 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19748 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JANKA KRISTIANO N. IL 15/12/1997
BEQIRI ERISION N. IL 26/04/1997
avverso l’ordinanza n. 690/2017 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
28/06/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.,LUCIANO IMPERIALI;
lette/sente le conclusioni del PG Dott. i’l/l/ -7-0/lit
pc99g,i)
7A-e—t) C-Yx:

Uditi dif or Avv.;

/

Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 28/6/2017 il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato le istanze
di riesame presentate, tra gli altri, nell’interesse di Janka Kristiano e Beqiri Erision, avverso
l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva
applicato agli stessi la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione alla
partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in
abitazione, ricettazione e riciclaggio dei proventi. Gli stessi indagati avrebbero anche

nel trevigiano, dall’agosto del 2016 al febbraio del 2017, ed in particolare allo Janka era stata
contestata la partecipazione a cinque reati fine (capi 3, 6, 7, 9 e 10) ed al Beqiri la
partecipazione a dieci delitti scopo (capi 3, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 21 e 26).
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione
l’avv. Abbondanza nell’interesse dello Janka e l’avv. Sartore Caleca nell’interíesse del Beqiri. In
entrambi i ricorsi vengono articolati i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla gravità degli indizi di
colpevolezza riconosciuti dal Tribunale del riesame, assumendo entrambi i ricorrenti che questo
avrebbe omesso qualsiasi risposta alle doglianze poste con il ricorso; in particolare, sarebbe
stata desunta l’esistenza dell’associazione dalle sole intercettazioni telefoniche, e dovrebbero
ritenersi contraddittorie anche le affermazioni del Tribunale del riesame secondo cui
l’attribuzione delle utenze ai ricorrenti sarebbe stata effettuata sulla base di sporadici episodi in
cui il Beqiri e lo Janka sono stati riconosciuti dagli operanti, assumendosi invece nei ricorsi che
non risulterebbe dimostrato che le utenze in questione fossero in possesso esclusivamente agli
indagati in questione. Si contesta, inoltre, il riconoscimento dell’elemento soggettivo del reato
in virtù di alcune intercettazioni e del mero rapporto di conoscenza con gli altri indagati;
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento delle
esigenze cautelari in base alla sola asserita partecipazione dei ricorrenti all’associazione
criminosa ed ai loro precedenti penali.
3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto fondati su motivi non consentiti nella presente
sede, discostandosi dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod.
proc. pen.: l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione
degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi,
né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta
l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità
sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di
verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: l’esposizione delle
1

partecipato ad una pluralità di delitti scopo, prevalentemente nella zona di Padova ma anche

ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti,
ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 3
n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; sez. Feriale n.
47748 del 11/8/2014, Rv. 261400).
3.1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, peraltro, non si confronta con le argomentazioni
del Tribunale del riesame, laddove questo ha rilevato che il Bequiri è anche titolare dell’utenza
attribuitagli in base alle conversazioni captate, anche con la sua fidanzata, ed ai servizi di
osservazione della polizia giudiziaria, mentre l’utenza intestata alla coindagata Vatavu risultava

hanno consentito di rinvenire nella disponibilità dello stesso i proventi del delitto di cui al capo
n.7). Più in generale, i due ricorsi, nell’attribuire al provvedimento impugnato imprecisate
lacune motivazionali, con si confrontano con una pluralità di elementi probatori evidenziati in
tale ordinanza che compromettono le posizioni dei ricorrenti, prime tra tutti le chiamate in
correità delle coindagate Ivis Ange Tatiana e Vatavu Ecaterina, che hanno riferito di aver
ricevuto dai predetti i monili provento di furto poi ceduti ai compro-oro, come del resto già
emerso dalle captazioni telefoniche, e le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie di Gallocchio
Nilson Eros in ordine alla sua partecipazione a vari furti commessi dagli odierni ricorrenti. Deve
riconoscersi, pertanto, la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv.
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
3.2. Quanto al secondo motivo dei ricorsi, deve rilevarsi che nessun vizio logico o giuridico
può rinvenirsi nel giudizio di elevata pericolosità espresso dal Tribunale del riesame in
relazione ad entrambi i ricorrenti, sulla base dei loro precedenti penali, della loro posizione nel
sodalizio criminoso, caratterizzata dal numero di reati fine loro attribuiti, dalla posizione apicale
dell’uno e, per l’altro, dall’attività di arruolamento di coindagati nell’attività di riciclaggio,
nonché per l’assenza di presa di distanza dal contesto criminoso di riferimento, tale da indurre
il Tribunale del riesame a ritenere che misure diverse da quelle adottate non consentirebbero
di prevenire il rischio di una riattivazione dei contatti con gli altri membri del sodalizio, pericolo
senza vizi logici ritenuto non fronteggiabile neppure con l’applicazione di dispositivi elettronici
di controllo.
4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara

inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto, sussistendo profili di colpa,
vanno condannate al pagamento delle spese del procedimento e di una somma che si stima
equo determinare in €2.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle Ammende.

2

in uso a soggetto albanese chiamato Kristiano, proprio come lo Janka, le cui conversazioni

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.
proc. pen.

Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore
Dot

Il Presidente
Dott. Matilde Cammino

(UA5-7 –

Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2018

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