Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19748 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19748 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASLI RACHID N. IL 26/08/1973
avverso la sentenza n. 2752/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
95 Asli Rachid
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 ed a quelli di
inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: la detenzione
di plurimi ovuli identici contenenti le dosi di droga pronte per la vendita, l’aggressione ai militi, la
detenzione ingiustificata di un coltello, che non poteva esssre per nulla assimilato ad un improbabile
strumento di lavoro.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Non rileva, nella fattispecie, la novella introdotta con l’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 essendo
stata irrogata una pena attestata sui minimi.
Segue, a norma dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 8 gennaio 2014
resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di coltello, è manifestamente infondato e quindi