Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19747 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19747 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
AHMADI KAMAL, nato il 21/01/1978, contro la sentenza del 04/04/2017 della
Corte di Appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario
Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore, avv. Gennaro Ciero – in sostituzione dell’avv.to Giuseppe
Stellato – che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTO e DIRITTO
1. Ahmadi Kannal – condannato per una rapina aggravata – a mezzo del
proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in
epigrafe deducendo:
1.1.

LA VIOLAZIONE DELL’ART.

606

LETT E) COD. PROC. PEN.

per non avere la Corte

assolto l’imputato posto che: a) gli indizi evidenziati erano insufficienti e la Corte
non aveva adeguatamente risposto alle giustificazioni addotte dalla difesa in
ordine ai suddetti indizi; b) non era stata ammessa una perizia medico legale al
fine di accertare l’esistenza di una cicatrice che il ricorrente non aveva mai
avuto;

Data Udienza: 19/04/2018

1.2. LA VIOLAZIONE DELL’ART. 62 BIS COD. PEN. per non avere la Corte motivato
in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondate entrambe le
censure dedotte posto che:
Ad 1.1.: Questo Collegio osserva che le questioni dedotte con il presente
ricorso hanno costituito oggetto di ampio dibattito processuale in entrambi i gradi
del giudizio di merito (cfr pag. 3 sentenza impugnata in cui la Corte riporta i

territoriale, dopo avere ricostruito i fatti ha dato una congrua risposta sulla base
di puntuali riscontri di natura fattuale e logica (pag. 7 ss della sentenza
impugnata), disattendendo, quindi, la tesi difensiva riproposta in modo tralaticio
nuovamente in questa sede di legittimità.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità,
carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura,
essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su una nuova rivalutazione di
elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata manifestamente
infondata.
Ad 1.2.: la Corte, dopo avere illustrato il motivo di appello in ordine alla
mancata concessione delle attenuanti generiche e della riduzione della pena
(pag. 4), ha concluso che la sentenza di primo grado andava integralmente
confermata. E’ vero che non vi è una formale motivazione, ma, sul punto, va
osservato che il motivo di appello era davvero così generico da non consentirne
neppure lo scrutinio, essendosi la difesa limitata, a fronte della puntuale
motivazione addotta sul punto dal giudice di primo grado (recidiva specifica e
infraquinquennale), ad invocare, in modo assertorio, una “personalità non
allarmante” (laddove risulta recidivo specifico e infraquinquennale con altre
segnalazioni per fatti della stessa natura: cfr pag. 3 sentenza di primo grado) e
un non meglio chiarito “contributo offerto” in sede di interrogatorio di garanzia. A
fronte, quindi, di un motivo chiaramente inammissibile, la Corte non aveva
alcuna obbligo di motivare.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA

2

motivi di appello identici a quelli riproposti in questa sede), alle quali la Corte

inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
alla Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 19/04/2018

Geppino Rago

Il Pres
Liget De

enzo

Il Consigliere est sore

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