Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19747 del 08/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19747 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GASUI AHMED N. IL 13/09/1972
avverso la sentenza n. 9224/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 08/01/2014
94 Gasui Ahmed
Motivi della decisione
L’imputato ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe emessa
recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990.
Egli ha fatto seguire un atto col quale si richiede il passaggio in giudicato delle sentenza
e che assume il significato palese di rinunzia all’impugnazione.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera d), cod proc. pen.
Peraltro le deduzioni in ordine al diniego delle generiche sono palesemente prive di pregio,
recando la sentenza congrua motivazione connessa al negativo profilo di personalità.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P. q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500 a favore della cassa delle ammende.
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