Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19746 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19746 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGO FRANCESCO N. IL 30/04/1964
avverso la sentenza n. 1800/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 08/01/2014

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche, il complessivo trattamento sanzionatorio e la omessa disapplicazione della
recidiva. Con memoria depositata il 3\1\2014 il difensore chiedeva l’assegnazione del
processo ad altra sezione ed, in ogni caso, l’accogliento del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
3.1. Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere
discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della
pena.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta
alla entità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI,
42688\08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente

meritevole delle invocate attenuanti in ragione della pluralità e gravità dei reati e dei
plurimi precedenti penali. Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del
diniego della concessione e della determinazione della pena non vicino al minimo
edittale.
3.2. Quanto alla contestata recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale, il giudice
del merito, con congrua motivazione, non viziata da manifesta illogicità, tenuto conto
della reiterazione delle condotte criminose della stessa specie, ha ritenuto di non
disapplicare l’aggravante, essendo l’ulteriore reato commesso espressione di maggiore
colpevolezza e pericolosità sociale.
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.

1

1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna di MANGO Francesco
per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 (per la detenzione illecita di gr. 288 di
eroina, di cui gr. 15,6 di principio attivo) ed artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 per la
detenzione illecita di una pistola ed i reati connessi di cui all’art. 23 legge 110 del 1975
e art. 648 c.p. (acc. il 27\4\2012).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese delle spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000= in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

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