Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19743 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19743 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 05/05/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Sternativo Francesco, n. a Francavilla Fontana
(BR) il 09.06.1966, avverso l’ordinanza di archiviazione del giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova n.
11047/2013, in data 27.10.2014, reso nel procedimento a carico di
Lavagnino Paolo, n. a Genova il 06.03.1974, rappresentato e assistito
dall’avv. Guglielmo Pinto, d’ufficio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria presentata in data 24.4.2015 nell’interesse di
Lavagnino Paolo;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott.
Francesco Mauro Iacoviello che, in data 10.02.2015, ha chiesto di
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

1

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 27.10.2014, il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Genova disponeva l’archiviazione del
procedimento a carico di Lavagnino Paolo per le ipotesi di reato di cui
agli artt. 380, 610 e 629 cod. pen. ai danni di Sternativo Francesco.
Avverso detto provvedimento, la persona offesa Sternativo

Francesco, in proprio, propone ricorso per cassazione, lamentando la
violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di
inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, con riferimento agli
artt. 326 cod. proc. pen., 2 Cost., 8 DUDU, 47 CDFUE.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto dalla sola persona
offesa e perché si risolve in una non consentita critica alla
motivazione dell’ordinanza di archiviazione.
2. In relazione al primo profilo evidenziato, si ricorda il costante
insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il
ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non
può essere proposto personalmente dalla persona offesa ma deve
essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore munito di
apposito mandato defensionale, pur se non integrato da procura
speciale (cfr., Sez. 6, sent. n. 2330 del 15/01/2014, dep.
20/01/2014, Rv. 258256).
3. In relazione al secondo profilo, si ricorda anche qui l’altrettanto
costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo
cui il provvedimento di archiviazione può essere impugnato per
cassazione nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a
garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è inammissibile
il ricorso proposto per vizio di motivazione o per travisamento
dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già
acquisite (cfr., Sez. 6, sent. n. 52119 del 14/11/2014, dep.
16/12/2014, Rv. 261681).
4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art.

i

2.

616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa
delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del

Il Consigliere estensore
Dott. Andrea Pellegrino

015

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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