Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19742 del 08/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19742 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUCCI ROBERTO N. IL 13/10/1983
avverso la sentenza n. 276/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
02/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/01/2014

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Carucci Roberto avverso la sentenza emessa
in data 2.11.2012 dalla Corte di Appello di Potenza che confermava quella del G.i.p. del
Tribunale di Melfi in data 15.5.2012 con cui il predetto era stato condannato alla pena di
mesi due e mesi otto di reclusione ed C 11.155,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73
comma 1 bis dPR 309/1990 (detenzione di gr. 480,6070 di hashish per 1474 dosi medie).
Deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della destinazione
dello stupefacente ad uso personale e, in subordine, al mancato riconoscimento del 5°

spaccio non compatibile con l’attenuante della “lieve entità”.
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati ed aspecifici.
Corretta e congrua è la motivazione svolta dal Giudice a quo in ordine a tutti i punti
denunziati.
Sicchè deve anche ritenersi la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno
riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi
alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune
da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 8.1.2014

comma dell’art. 73 dPR 309/1990, nonché il vizio motivazionale in relazione all’attività di

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