Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19742 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19742 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 05/05/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso
la Corte d’appello di Perugia avverso la sentenza del giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Terni, n. 1426/2013, in data
03.05.2013 resa nel procedimento a carico di Candelori Roberto, n. a
Terni il 14.07.1947, rappresentato e assistito dall’avv. Luigi Fiocchi, di
fiducia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto del contenuto dell’atto asseritamente di “rinuncia al ricorso
spiegato avverso la sentenza emessa in data 03.05.2013 dal Gip
presso il Tribunale di Terni e per la cui discussione è stata fissata
udienza in camera di consiglio il 05.05.2015”, atto a firma Candelori
Roberto e suo difensore, atto depositato in cancelleria in data
04.05.2015;

1

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott.
Ignazio Patrone che, in data 09.02.2015, ha chiesto di disporsi
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 03.05.2013, il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Terni, applicava, ex art. 444 cod.
proc. pen., a Candelori Roberto la complessiva pena di anni uno, mesi
sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione a diverse
imputazioni del delitto di cui agli artt. 110, 644, comma 5 n. 4 cod.
pen. commesse tra il gennaio 2008 al marzo 2012, previo
riconoscimento del vincolo della continuazione e concessione delle
circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto
alle contestate circostanze aggravanti.
1.1. In sentenza il giudice giustificava la concessione delle circostanze
attenuanti generiche con lo stato di incensuratezza dell’imputato.
2. Avverso detta sentenza, il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte d’appello di Perugia propone ricorso per cassazione
lamentando erronea applicazione di norme giuridiche nella parte in
cui ha ritenuto concedibili le circostanze attenuanti generiche sul
presupposto dell’incensuratezza del reo ed in violazione del disposto
introdotto con la novella della d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge
n. 125 del 2008.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Preliminarmente rileva il Collegio come nessun effetto può

attribuirsi all’atto di rinuncia sottoscritto da Candelori Roberto e dal
suo difensore (avv. Luigi Fiocchi), depositato in cancelleria in data
04.05.2015, non essendovi agli atti alcun ricorso presentato dal citato
Candelori Roberto e/o dal suo difensore avverso la sentenza del
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni in data
03.05.2013.
2. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

2

3. Invero, a seguito della riforma introdotta dalla novella di cui al d.l.
23 maggio 2008, n. 92, convertito in I. 24 luglio 2008, n. 125, le
circostanze attenuanti generiche non possono più essere concesse in
base alla sola incensuratezza.
3.1. Invero, per costante giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 6,
sent. n. 26093 del 30/10/2012, dep. 13/06/2013, Rv. 255739), la
disposizione che vieta la concessione delle circostanze attenuanti
introdotta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio
2008, n. 125, e che si applica ai reati commessi dopo la sua entrata
in vigore, opera con riguardo ai reati permanenti nei quali la
condotta, iniziata – come nella fattispecie, in relazione ai capi 1 e 2 in epoca precedente, sia giunta a consumazione in epoca successiva.
3.2. È pacifico altresì che, quando è stata emessa la sentenza
impugnata, era già in vigore la nuova formulazione dell’art. 62 bis
cod. pen., con cui il legislatore, attraverso la introduzione dell’art. 62
bis, comma 3 cod. pen., ha voluto escludere che la sola assenza di
precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione
delle circostanze attenuanti generiche.
3.3. Tale disposizione si pone come ideale prosecuzione di quella
operazione rigoristica iniziata con le modifiche apportate con la I. n.
251 del 2005, all’art. 62 bis, comma 2 cod. pen. (per cui è stata
esclusa la possibilità per il giudice di fondare la applicazione della
attenuanti generiche sui criteri contenuti nell’art. 133, comma 1, n. 3
e comma 2 cod. pen., qualora l’imputato sia recidivo reiterato) e
all’art. 69 cod. pen. (per cui è stato inibito nel giudizio di
bilanciamento fra circostanze la possibilità di dichiarare le attenuanti
prevalenti sulle aggravanti, sempre nel caso in cui l’imputato sia
recidivo reiterato).
3.4. Tutte le suddette disposizioni si pongono all’evidenza l’obiettivo
di restituire effettività alla sanzione penale impedendo l’uso
indiscriminato di benefici che il legislatore ha inteso riservare a
situazioni specifiche, più ristrette di quelle che precedentemente li
autorizzavano.
4. Fermo quanto precede, ritiene peraltro il Collegio come, nella
fattispecie, la Suprema Corte non possa provvedere direttamente alla
determinazione della pena finale escludendo la concessione delle (non

generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza,

dovute) circostanze attenuanti generiche, in quanto l’operazione non
si risolverebbe in un mero calcolo matematico ma comporterebbe
l’esercizio, in relazione all’art. 133 cod. pen., di un potere
discrezionale rimesso esclusivamente al giudice di merito con
conseguente non consentita violazione del criterio sinallagmatico alla
base del negozio processuale di cui all’art. 444 cod. proc. pen. (cfr.,
sui limiti dell’intervento del giudice di legittimità nei confronti della

dep. 11/07/2014, Rv. 260262).
5. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
con trasmissione degli atti al Tribunale di Terni per il corso ulteriore

PQM

Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi

atti al

Tribunale di Terni per il corso ulteriore.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 5.5.2015

Il Consigliere estensore
Dott. Andr Pellegrino

‘dente
Dott. A on

j

posito

sentenza di patteggiamento, Sez. 3, sent. n. 30590 del 03/06/2014,

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